ABF incompetente sulle contestazioni in merito allesecuzione del pignoramento presso terzi (ABF Collegio di Palermo n. 5027 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sezione I, § 4, delle Disposizioni ABF preclude la proposizione di ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, includendovi i procedimenti di esecuzione forzata. Ne deriva l’incompetenza dell’Arbitro a conoscere e sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell’intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato. Le questioni concernenti le dichiarazioni del terzo e la legittimità del comportamento tenuto in quella sede vanno devolute al giudice dell’esecuzione. Il ricorso che investa tali profili è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, espone che a febbraio 2025 la banca ha eseguito un pignoramento presso terzi sul conto e che le somme ivi presenti derivavano esclusivamente da una pensione estera, non pignorabile ai sensi dell’art. 545 c.p.c. Lamenta inoltre di aver inviato diverse comunicazioni senza risposta, di aver subito un disagio personale per l’indisponibilità delle proprie risorse e di essere stato segnalato nei sistemi di informazione creditizia; la banca avrebbe restituito le somme solo dopo una segnalazione interna.

Costituitasi, l’intermediario eccepisce la carenza di interesse ad agire, essendo il pignoramento estinto a seguito della rinuncia del creditore procedente, e nel merito deduce di aver agito in qualità di terzo pignorato secondo gli artt. 543 e ss. c.p.c., senza alcuna discrezionalità, non avendo mai distratto somme a favore del creditore. Contesta la genericità delle doglianze sulle segnalazioni, riconducendo i ritardi nei pagamenti a una situazione debitoria del cliente e chiedendo il rigetto anche della domanda risarcitoria, asseritamente non provata.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, secondo cui la contestazione atterrebbe alle modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi. La questione è risolta sul piano delle Disposizioni ABF e dell’orientamento consolidato dei Collegi, non su un criterio di valore.

Il Collegio richiama la sez. I, § 4, delle Disposizioni ABF, che preclude i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria e precisa che tra queste rientrano i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Da tale preclusione discende, secondo il costante orientamento dei Collegi, l’incompetenza dell’Arbitro a conoscere e sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi poste in essere dall’intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato.

La ragione è di sistema: si tratta di questioni che vanno necessariamente devolute alla cognizione del giudice dell’esecuzione nell’ambito del processo esecutivo. In quella sede — osserva il Collegio — si sarebbero dovute risolvere le questioni concernenti le dichiarazioni del terzo e la legittimità del comportamento da questi tenuto.

Applicando tale regola alla vicenda, il Collegio rileva che la contestazione mossa dal ricorrente attiene con evidenza alla condotta tenuta dall’intermediario nell’ambito della procedura esecutiva celebratasi innanzi all’Autorità Giudiziaria. Non si tratta, dunque, di un profilo riconducibile alla competenza dell’Arbitro, ma di una doglianza che appartiene al perimetro del processo esecutivo.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il Collegio non esamina nel merito le ulteriori difese dell’intermediario — dalla carenza di interesse ad agire alla genericità delle contestazioni sulle segnalazioni fino alla domanda risarcitoria — perché la preclusione preliminare assorbe ogni altra questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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