Successione e conto corrente: cessazione parziale e prova del danno (ABF Collegio di Torino n. 1222 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento innanzi all’ABF, la liquidazione integrale delle somme giacenti sul conto corrente caduto in successione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di evasione della pratica ereditaria. La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, va invece respinta quando il ricorrente non produca evidenze a supporto delle proprie allegazioni, poiché ai sensi dell’art. 2697 c.c. il rischio della mancanza o insufficienza della prova grava su chi ha affermato il fatto controverso. Il Collegio può avvalersi del principio della ragione più liquida e risolvere la controversia in base a una questione di merito logicamente subordinata ma di più agevole soluzione.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di erede insieme agli altri coeredi, agisce nei confronti dell’intermediario presso cui la madre defunta era titolare di un conto corrente. Dopo il decesso, avvenuto il 26 agosto 2023, gli eredi avevano trasmesso la documentazione successoria, comprensiva della dichiarazione di successione registrata. Lamentano che, dopo oltre un anno e dieci mesi, l’intermediario non aveva chiuso il conto né liquidato le somme spettanti.

Gli eredi contestano, in particolare, la richiesta della banca di presenza congiunta di tutti i coeredi, o in alternativa di una procura notarile, nonché l’addebito di spese e oneri di gestione mai comunicati né documentati. Domandano la conclusione della procedura secondo le quote ereditarie, la restituzione degli importi trattenuti e un equo risarcimento per il danno patrimoniale e morale. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, assume l’avvenuta liquidazione e contesta nel merito le pretese risarcitorie.

La motivazione del Collegio

In via pregiudiziale, l’intermediario aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto prima del decorso dei sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, nonché per difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso in ordine alla domanda di restituzione delle spese. Il Collegio non si sofferma analiticamente su tali eccezioni e sceglie di ricorrere al principio della ragione più liquida, richiamando Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014: la controversia può essere decisa in base a una questione di merito, pur logicamente subordinata, di più evidente soluzione.

Sul primo profilo, il Collegio rileva che l’intermediario ha prodotto le contabili di pagamento attestanti la liquidazione integrale della somma giacente in favore di tutti i coeredi. La circostanza è confermata dalla stessa parte ricorrente nelle repliche. Ne consegue, sul punto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle domande risarcitorie, il ricorrente riconduce il danno patrimoniale agli oneri e alle spese addebitati sul conto tra il decesso e l’agosto 2025, e lamenta inoltre un danno morale per il protrarsi della procedura. Il Collegio osserva che non è stata prodotta alcuna evidenza a supporto di tali richieste.

Richiamato l’art. 2697 c.c., il Collegio sottolinea che il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso grava sulla parte che lo ha affermato e che aveva interesse a dimostrarlo. Su questa base la domanda di risarcimento del danno è respinta. Il dispositivo dichiara quindi la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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