Muro di contenimento di terrapieno naturale non è costruzione per le distanze (Cass. civ. Sez. II n. 5430 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce. La qualifica di costruzione va esclusa anche se una faccia non si presenta come isolata e l’altezza supera i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata. Ne consegue che il motivo d’appello che contesti la natura artificiale del terrapieno contenuto, e che richiami la normativa locale sopravvenuta più favorevole, non può essere dichiarato inammissibile per genericità, dovendo il giudice di merito motivare sul punto ed eventualmente accertare la natura del terrapieno e l’aderenza ad esso del muro. Il rilievo sulla normativa locale applicabile non è tardivo, trattandosi di profilo giuridico esaminabile anche d’ufficio in forza del principio iura novit curia.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno convenne in giudizio i titolari del fondo confinante, lamentando che costoro avevano edificato un muro di contenimento di un terrapieno in cemento armato, in parte ricadente sul tracciato di un rio e in parte sulla sua proprietà, con fori e tubazioni di scolo che avevano dato luogo a scarichi abusivi. Chiese la riduzione in pristino, l’osservanza delle distanze legali e il risarcimento dei danni. I convenuti eccepirono che il muro era stato costruito interamente sulla loro proprietà, invocarono l’usucapione del terreno occupato e del diritto di scolo e, in subordine, l’accessione ex art. 938 cod. civ., previo indennizzo.

Il Tribunale accolse in parte le domande attoree, qualificando l’azione come actio negatoria servitutis, ritenendo il muro una costruzione soggetta alla distanza di cinque metri dal confine e rigettando le riconvenzionali. La Corte d’Appello rigettò il gravame dei soccombenti, reputando generici o inammissibili i motivi sulla determinazione del confine, sull’accessione, sul ripristino del rio e sull’applicazione delle distanze. I ricorrenti hanno quindi investito la Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. e l’omessa pronuncia su domande ed eccezioni. Il vizio di omessa pronuncia è escluso, perché il giudice d’appello si è limitato a dichiarare inammissibili alcuni motivi. La violazione dell’art. 342 c.p.c. è però deducibile come error in procedendo, per valutare l’idoneità dell’atto d’appello a espletare il proprio effetto devolutivo.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni del primo grado, purché determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata. L’appello, gravame a devolutivo pieno, non richiede particolare rigore di forme.

Su questa base è infondata la doglianza sull’inammissibilità del motivo relativo alla determinazione del confine: i ricorrenti si erano limitati a un fugace richiamo ai termini lapidei, senza spiegare sotto quale profilo essi inficiassero il confine ricostruito dall’ausiliario, che ne aveva tenuto conto. Inammissibile è la censura sull’accessione ex art. 938 cod. civ., poiché resiste la seconda ratio decidendi: la norma è invocabile solo per la costruzione in buona fede di edifici, non per i muri di contenimento. Infondata è la doglianza sul ripristino del rio, essendo coperta da giudicato la posizione del corso d’acqua accertata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Fondata è invece la censura sulla ritenuta inammissibilità del motivo concernente l’arretramento del muro di cinque metri. Il Tribunale aveva qualificato il muro come costruzione per consistenza e altezza, senza accertare se il terrapieno contenuto fosse naturale o artificiale. Ma, per giurisprudenza consolidata, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non è costruzione ex art. 873 cod. civ. per la parte che svolge la funzione di sostegno. La Corte d’Appello avrebbe dovuto motivare sul punto e verificare la natura del terrapieno e la normativa locale più favorevole, non tardiva per il principio iura novit curia.

Il secondo e il quarto motivo, nella parte riferita all’omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. per la presenza di una doppia conforme. Il terzo motivo, sulla qualificazione della domanda, è infondato: la Corte d’Appello ha correttamente ravvisato un’azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ. e un’actio negatoria servitutis, non una rivendica. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

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