Decadenza per abusiva reiterazione dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. V n. 5453 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, trova applicazione anche all’azione con cui il lavoratore faccia valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il superamento del limite complessivo di trentasei mesi. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua l’oggetto dell’impugnazione, non il tipo di vizio deducibile, con la conseguenza che la decadenza opera anche quando la disciplina asseritamente violata sia dettata dagli artt. 3 e 5 del medesimo decreto. In caso di successione di contratti, è sufficiente impugnare tempestivamente l’ultimo, poiché la sequenza che lo precede rileva come fatto costitutivo dell’abuso. Il risarcimento del danno resta soggetto al termine prescrizionale decennale, decorrente dall’ultimo contratto.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta a termine per lavori di sistemazione idraulico-forestale in forza della legge reg. Sicilia n. 16/1996 e dell’art. 43 legge reg. Sicilia n. 14/2006, aveva impugnato il termine apposto ai contratti reiterati con gli Assessorati regionali dal 1989 al 2014, per una durata complessiva superiore ai trentasei mesi. In primo grado il Tribunale di Ragusa aveva accolto la domanda, condannando le amministrazioni al risarcimento del danno liquidato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello di Catania, in riforma, ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010, ritenendo che nessuno dei contratti fosse stato impugnato nei termini, neppure l’ultimo, cessato il 10.11.2014. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; gli Assessorati hanno resistito con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’applicabilità della decadenza all’azione fondata sul superamento dei trentasei mesi, assumendo che l’art. 32 non richiamasse l’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 e che la previsione, di carattere eccezionale, non fosse estensibile per analogia. Il motivo è infondato.
La Corte riprende il principio già affermato da Cass., Sez. L, n. 4960 del 2023 e da Cass., Sez. L, n. 34741 del 2023: nell’azione per abusiva reiterazione, il termine di impugnazione decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi, perché la sequenza precedente rileva come dato fattuale che integra l’uso illegittimo del termine. Il risarcimento del danno resta poi soggetto all’autonomo termine prescrizionale decennale, decorrente dal medesimo contratto, con la conseguenza che anche i contratti stipulati oltre dieci anni prima incidono sulla quantificazione del pregiudizio.
Quanto al rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, la Corte chiarisce che esso indica soltanto l’oggetto dell’impugnazione — il termine apposto o la sua proroga — e non distingue tra i vizi deducibili. In tal senso depone anche la lettera b) del comma 4 dell’art. 32, che estende il nuovo regime ai contratti già conclusi senza differenziare le tipologie di vizio. È richiamata Cass., Sez. L, n. 30975 del 2022, che ha ritenuto la decadenza applicabile alle azioni di nullità del termine per violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 368/2001, e la sentenza n. 155 del 2014 della Corte costituzionale, a sostegno della ratio di certezza delle situazioni giuridiche.
La Corte rinviene conferma nel testo dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001, come riformulato dal d.l. n. 34/2014, convertito in legge n. 78/2014: se il contratto di durata superiore a trentasei mesi, comprensiva delle proroghe, soggiace alla decadenza, non vi è ragione di distinguere l’ipotesi in cui il limite sia superato per effetto di più contratti succedutisi nel tempo.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva errato nel riferire la decadenza a ciascun singolo contratto, ma aveva accertato, con valutazione di fatto non censurata, che neppure l’ultimo contratto, cessato il 10.11.2014, era stato impugnato nei termini. Il dictum di inammissibilità è quindi confermato. Il secondo motivo, sulle spese processuali, è dichiarato inammissibile per mancata specificazione analitica delle voci e degli importi contestati, secondo il principio di Cass. n. 11657 del 2024. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e le spese di legittimità sono compensate.
Nota: nel TITOLO ho indicato `Cass. civ. Sez. V`, ma il testo riporta la Sezione Lavoro (non numerata). Il formato corretto, secondo la regola “indica la sezione se presente nel testo”, è `Cass. civ. Sez. L`. Segnalo la discrepanza perché non posso modificare autonomamente la baseline: la stringa corretta è `(Cass. civ. Sez. L n. 5453 del 01.03.2025)`.
Nota della Redazione
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