Nullità del contratto di lavoro per omessa procedura selettiva nelle società a partecipazione pubblica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2306 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclutamento del personale da parte di società a totale partecipazione pubblica, l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.. Tale nullità, ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, non ha portata innovativa, avendo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. Ne consegue che la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato non opera per i soggetti che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale, dovendosi estendere i precetti dell’art. 97 Cost. anche a tali enti.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato presso il contact center della società a totale partecipazione pubblica formalmente alle dipendenze di diverse società succedutesi nella gestione dell’appalto, deduceva l’illiceità dell’appalto per interposizione fittizia di manodopera e chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice, con condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Roma, accertata l’illiceità dell’appalto sino alla riorganizzazione del servizio avvenuta nel giugno 2013, rigettava comunque le domande sul rilievo dell’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatrice, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica soggetta all’obbligo di assunzione nel rispetto dei principi del concorso pubblico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per radicale contrasto tra dispositivo e motivazione, rilevando che non sussiste alcuna contraddizione tra l’affermazione dell’illiceità dell’appalto e il rigetto delle domande, stante l’inammissibilità della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con la società partecipata. Il contrasto che determina la nullità della sentenza ricorre solo se incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione.
Infondato è altresì il secondo motivo, concernente l’eccezione di inammissibilità sollevata solo in appello. La qualificazione giuridica del soggetto convenuto in giudizio, dalla quale discende l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti. La deduzione della natura di società a partecipazione pubblica costituisce una mera difesa, non un’eccezione in senso proprio, essendo la qualificazione giuridica della società presupposto del fatto impeditivo connesso alla natura del soggetto convenuto.
Il terzo motivo è rigettato con continuità ai principi espressi da Cass. n. 3621/2018 e successivamente ribaditi da Cass. Sez. Lav. n. 17207/2025, Cass. n. 21378/2018 e Cass. n. 420/2024. Il reclutamento del personale da parte di società a totale partecipazione pubblica deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, essendo nulla l’assunzione avvenuta senza il previo esperimento di tali procedure. La regola della concorsualità impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità, poiché diversamente opinando si eluderebbe il divieto posto dalla norma imperativa che estende i precetti dell’art. 97 Cost. ai soggetti che, utilizzando risorse pubbliche, perseguono interessi generali.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile in quanto estraneo al perimetro del vizio denunciato: la censura relativa all’omesso esame di un documento non riguarda un fatto storico, principale o secondario, ma un’argomentazione difensiva volta a manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un fatto, non inquadrabile nella nozione di fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
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Nota della Redazione
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