Indennità De Maria e retribuzione di posizione: accoglimento parziale per la solidarietà passiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8516 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità perequativa di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 (cd. indennità De Maria) è volta all’equiparazione economica del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non è corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni e anzianità. Nel relativo computo non rientrano le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, sia nella componente fissa sia in quella variabile, trattandosi di voci strettamente connesse all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale; esse sono quindi riconoscibili solo per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. In tema di successione di enti datoriali, l’interruzione della prescrizione compiuta nei confronti del cedente, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., spiega effetto anche nei confronti del cessionario, in applicazione del principio di cui all’art. 2112 c.c., senza che rilevi l’autonoma costituzione del nuovo soggetto giuridico.
Il Fatto
Un dipendente universitario in servizio presso un’azienda ospedaliera agiva per ottenere l’equiparazione retributiva alla qualifica dirigenziale, con il riconoscimento dell’indennità perequativa cd. De Maria e delle relative differenze stipendiali. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda, condannando al pagamento sia l’azienda ospedaliera universitaria sia l’ente di appartenenza. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riduceva le somme dovute, escludendo la spettanza della retribuzione di posizione in assenza di effettivo incarico dirigenziale e dichiarando la prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore verso l’azienda ospedaliera per il periodo precedente alla sua costituzione.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi del ricorso principale, riguardanti l’interpretazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e la natura della retribuzione di posizione, sono stati rigettati in continuità con l’indirizzo consolidato, anche a Sezioni Unite. La Corte ribadisce che l’indennità perequativa ha finalità di equiparazione non automatica e che le voci retributive legate all’esercizio di funzioni dirigenziali, come la retribuzione di posizione e di risultato, non confluiscono nel calcolo dell’indennità salvo che sia intervenuto il concreto conferimento dell’incarico.
I motivi dal quinto all’ottavo, relativi a presunti vizi procedurali nell’acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte richiama il principio per cui la deduzione di vizi formali è finalizzata esclusivamente a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa, onere non assolto dal ricorrente che non ha indicato in che modo l’acquisizione documentale abbia inciso ai suoi danni sul quantum determinato.
È stato invece accolto il nono motivo, relativo alla dichiarata prescrizione dei crediti per il periodo 2000-2003, maturati verso l’azienda ospedaliera. Secondo la Corte, il rapporto tra l’ente di appartenenza e l’azienda ospedaliera universitaria, costituita successivamente, è assimilabile, quanto agli effetti di tutela dei crediti dei lavoratori, a un fenomeno successorio in senso lato ai sensi dell’art. 2112 c.c. Ne consegue che l’interruzione della prescrizione compiuta verso l’ente cedente è efficace anche nei confronti dell’azienda cessionaria, ex art. 1310, comma 1, c.c., atteso che l’atto interruttivo incide direttamente sul rapporto obbligatorio e non sulla sfera giuridica dei singoli condebitori.
Il ricorso incidentale, volto a contestare la condanna al pagamento di somme che si assumevano già corrisposte, è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte evidenzia che la questione dell’avvenuto pagamento era stata specificamente esaminata dal giudice di merito, il cui apprezzamento delle risultanze probatorie, in assenza di idonea prova liberatoria, è insindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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