Rendita catastale impianto eolico: obbligo di motivare sugli altri elementi di stima (Cass. civ. Sez. V n. 5452 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, l’esclusione dal calcolo della torre di sostegno, quale componente strumentale e funzionale alla produzione di energia, non esonera il giudice di merito dal decidere e motivare in ordine alle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Il giudice di secondo grado deve pronunciarsi sul maggior valore del suolo, sul valore delle fondazioni, sull’entità delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e sulla valorizzazione degli oneri finanziari. La motivazione che si limiti a richiamare in modo generico la composizione del costo dell’immobile, senza indicare se quegli elementi siano stati inclusi o esclusi, è apparente e integra la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di un impianto eolico, presentava denuncia DOCFA per una nuova costruzione. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale, elevandola dal valore dichiarato a un importo superiore, e notificava conseguente avviso di accertamento catastale. La contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 251/01/2022, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo la torre di sostegno strumentale e funzionale al processo produttivo e non suscettibile di autonoma utilizzazione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sugli altri profili di valutazione economica.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e sull’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.. Il vizio denunciato è quello di motivazione apparente, con riguardo ai profili di valutazione economica contenuti nell’avviso di accertamento impugnato.
Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte riconosce che il giudice di appello, sul punto dell’esclusione della torre eolica dal calcolo della rendita, ha enunciato argomentazioni conformi all’orientamento di legittimità, richiamando Cass., Sez. 6-5, 20 gennaio 2021, n. 1010, Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570, Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685 e Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457. In base a tale indirizzo, la torre, benché stabilmente infissa al suolo, integra una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica.
Il profilo decisivo, tuttavia, è diverso. La sentenza impugnata è assolutamente carente in relazione alla computabilità del maggior valore del suolo, delle fondazioni, delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari. Il giudice di merito si è limitato ad affermare in modo generico ed apodittico che il costo dell’immobile risulta costituito dalla somma dei predetti elementi, senza chiarire se gli stessi siano stati inclusi o esclusi dal calcolo.
La Corte richiama i precedenti indicati dall’amministrazione finanziaria, osservando che la decisione sullo scomputo della torre eolica non può esimere il giudice dal motivare adeguatamente sulle questioni poste dalle parti. In termini, sono citate Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2024, nn. 34232, 34233, 34234 e 34235. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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