Indennità perequativa e CCNL 2018 non si applicano senza trasferimento d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5492 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 64, comma 4, del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018 si applica al personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di categoria B, C o D che torni a prestare servizio presso le Università per effetto di trasferimento d’ufficio disposto da queste ultime. La disposizione non opera nell’ipotesi in cui la convenzione con le Aziende Ospedaliere cessi di avere efficacia su iniziativa esclusiva delle medesime Aziende. L’indennità di perequazione spettante al personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è legata all’esecuzione del servizio presso le strutture medesime e spetta anche per l’attività di natura tecnica o amministrativa funzionale all’assistenza e alla cura, avendo funzione meramente perequativa. In sede di legittimità non è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo integrativo.
Il Fatto
Due dipendenti dell’Università di Siena, assegnati sin dal 2001, in forza di apposita convenzione, al Centro Risonanza Magnetica dell’ospedale cittadino e inquadrati come dirigenti biologi, erano rientrati in servizio presso l’ateneo alla cessazione del rapporto convenzionato, senza più svolgere attività assistenziale né beneficiare dei meccanismi di equiparazione previsti dagli accordi sindacali.
Un precedente giudicato aveva accertato il loro diritto a un meccanismo perequativo e rideterminativo della posizione giuridico-economica. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 109 del 2019, aveva poi riconosciuto l’inquadramento da D3 a D7 e la condanna dell’ateneo al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 651/2020, ha rigettato l’appello dei lavoratori, che hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno contestato la lettura della contrattazione decentrata operata dai giudici di merito, sostenendo che la clausola di garanzia imponesse un assegno perequativo ad personam idoneo a coprire il differenziale retributivo maturato nel periodo di servizio presso l’azienda ospedaliera.
La Corte, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha chiarito che l’indennità De Maria è legata all’esecuzione del servizio presso le strutture sanitarie e spetta anche per l’attività tecnica o amministrativa funzionale all’assistenza, avendo funzione perequativa e non corrispettiva dell’attività propriamente assistenziale. Su questo punto richiama il proprio precedente Sez. L n. 16858 del 13 giugno 2023. Nel contempo, però, ha ribadito che in sede di legittimità non è consentito denunciare ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. la violazione di un contratto integrativo, richiamando Sez. L n. 3829 del 15 febbraio 2021 e la giurisprudenza ivi citata, né risultano assolti gli oneri formali dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 64 CCNL 2018 per ragioni temporali: l’art. 2, commi 1 e 2, parte prima, del contratto circoscrive la propria efficacia al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, successivo a quello oggetto di causa.
Nel merito, la norma invocata richiede che il personale torni presso le Università “per effetto di trasferimento d’ufficio disposto da queste ultime”. Nel caso esaminato, invece, si è verificata non già un’assegnazione d’ufficio, bensì la cessazione della convenzione per volontà dell’azienda ospedaliera. Difetta dunque il presupposto applicativo della conservazione della posizione economica.
Il quarto motivo, relativo al danno, è stato giudicato inammissibile perché la corte territoriale ha motivato ragionevolmente sull’eccessiva genericità delle allegazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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