Spese di rappresentanza e pubblicità: criterio discretivo e limiti alla detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 5509 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità risiede negli obiettivi perseguiti: le prime accrescono il prestigio e l’immagine dell’impresa senza dar luogo a un’aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata; le seconde perseguono una finalità promozionale diretta di prodotti e servizi, con aspettativa di ritorno commerciale. La detrazione IVA delle spese di pubblicità presuppone un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo. L’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633/1972, che esclude la detrazione dell’imposta sulle spese di rappresentanza, non contrasta con il diritto dell’Unione, essendo stato introdotto nel 1997, successivamente alla sesta direttiva, e trovando fondamento nella stessa art. 176, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. In presenza di doppia conforme, l’esame dei fatti compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione sotto la rubrica della violazione di legge.
Il Fatto
L’Ufficio grandi contribuenti notificava a una società operante nella gestione degli spazi commerciali delle stazioni ferroviarie un avviso di accertamento con cui recuperava l’IVA su tre distinte violazioni, tra cui l’indebita detrazione di imposta relativa a fatture per eventi e manifestazioni che la società aveva trattato come spese di pubblicità e che l’Amministrazione qualificava come spese di rappresentanza.
La società impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, la Corte ribadisce il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità: le prime sono sostenute per accrescere il prestigio dell’impresa; le seconde hanno una finalità promozionale diretta di prodotti e servizi commercializzati. Ciò che rileva è la sussistenza o meno di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
La Corte richiama la pronuncia della Corte di giustizia 25 novembre 2021, causa C-334/20, secondo cui il soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove la prestazione presenti un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche, a titolo di spese generali.
Nel caso di specie i giudici di merito avevano ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che le prestazioni fossero finalizzate alla promozione dell’immagine della società e dunque riconducibili alla rappresentanza. La prospettazione della ricorrente muoveva da un presupposto errato, poiché la gratuità era riferita ai rapporti verso terzi, non nei riguardi dei locatari. La Corte rileva inoltre la presenza di una doppia conforme, che rende incensurabile in cassazione l’esame dei fatti, e la richiesta di rivalutazione del merito sotto la rubrica della violazione di legge.
Sul terzo motivo, concernente la pretesa incompatibilità comunitaria della norma interna, la Corte osserva che l’art. 19-bis1, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 è stato introdotto nel 1997, successivamente alla sesta direttiva. La genericità del riferimento alle spese di rappresentanza comporta che esse, se e in quanto non abbiano carattere strettamente professionale, non si possono considerare impiegate ai fini di operazioni soggette a imposta. Tali spese, insieme con quelle suntuarie e di divertimento, sono escluse dalla detrazione indipendentemente dalla decisione del Consiglio.
Sul quarto motivo, relativo alla detrazione IVA oltre i termini di legge, la Corte applica l’art. 19 d.P.R. n. 633/1972: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Poiché la fattura era stata emessa nel 2005, la detrazione andava operata con la dichiarazione per il 2007; la registrazione nel 2008 è tardiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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