Decadenza dalle agevolazioni per compendio unico solo se la superficie coltivata scende sotto il minimo (Cass. civ. Sez. 5 n. 15222 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 228/2001 per violazione dell’impegno di coltivazione del compendio unico non discende automaticamente dalla cessione a terzi o dalla locazione di una porzione del fondo. Tale violazione rileva solo se la superficie rimasta nella conduzione diretta dell’acquirente si riduca al di sotto dell’estensione minima indivisibile stabilita dalla legge regionale. In tal caso l’agevolazione è esclusa per intero; in caso contrario, la perdita del beneficio riguarda esclusivamente la porzione non coltivata direttamente e l’imposta va rideterminata. L’onere di provare i presupposti per la fruizione del regime di favore grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, c.c.
Il Fatto
Il contribuente aveva acquistato nel 2010 un terreno agricolo usufruendo dell’agevolazione prevista per la costituzione di un compendio unico. Con scrittura privata del 2013, aveva concesso in locazione parte del fondo a una società, determinando il recupero delle ordinarie imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate per decadenza dal beneficio. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, confermando la sentenza di primo grado, aveva escluso la decadenza ritenendo che la superficie sottratta alla coltivazione non fosse tale da violare l’obbligo, senza quantificarne l’estensione. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver applicato un criterio meramente quantitativo non previsto dalla norma. Il giudice d’appello aveva riconosciuto la sottrazione di un’area alla coltivazione, ma ne aveva escluso la rilevanza in base a una valutazione comparativa imprecisa, senza verificare se la superficie residua fosse ancora sufficiente a integrare l’estensione minima del compendio.
Richiamando i precedenti di legittimità (Cass. n. 21617/2016 e Cass. n. 15562/2014), la Corte ha chiarito che il vincolo di indivisibilità del compendio unico è funzionale a garantire una superficie minima di sfruttamento agricolo. La decadenza dall’agevolazione, pertanto, non consegue alla mera cessione o locazione di una porzione del fondo, ma solo alla riduzione della superficie coltivata al di sotto del minimo stabilito dalla legge regionale. In tale evenienza, il beneficio è perso integralmente; in caso contrario, la perdita riguarda solo la parte non direttamente coltivata, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta.
La Corte ha inoltre escluso che l’Ufficio finanziario fosse onerato della verifica della superficie residua. L’onere di provare i presupposti del regime agevolativo grava sul contribuente che ne invoca l’applicazione, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. Infine, ha ritenuto ammissibile la domanda di rideterminazione della pretesa impositiva avanzata dall’Agenzia in appello, poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito in cui il giudice deve ricondurre la pretesa alla corretta misura.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, affinché accerti se la superficie rimasta in conduzione diretta sia inferiore al compendio minimo e ridetermini l’imposta sulla base della superficie ceduta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.