Lavoro carcerario, prescrizione del credito e rapporto unitario del detenuto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5507 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di lavoro carcerario resa dal detenuto ai sensi dell’art. 22 l. n. 354/1975 è riconducibile a un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture penitenziarie in cui è eseguita e gli intervalli non lavorati. Il dies a quo della prescrizione del credito retributivo va pertanto individuato nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, non già nel termine di ciascun periodo periodicamente instaurato. Grava sul datore di lavoro, e dunque sul Ministero, l’onere di provare la data di cessazione del rapporto, presupposto dell’eccezione di prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, aveva svolto prestazioni di lavoro carcerario in modo ininterrotto tra il 2008 e il 2016, percependo un trattamento economico inferiore a quello dovuto, in quanto non adeguato ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti. Aveva quindi convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’aveva rigettata per intervenuta prescrizione, ritenendo operativa la prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto instaurato e considerando estinto l’intero credito risalente oltre il quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, dato dalla notifica del ricorso al Ministero del 22.12.2021. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 112 e 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015, degli artt. 2246, 2729 e 2697, comma 2, c.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver deciso in difformità rispetto a quanto allegato e provato circa lo svolgimento ininterrotto delle prestazioni anche oltre il giugno 2016, fondando la pronuncia su una motivazione meramente apparente.
La Corte ritiene il motivo fondato muovendo da una premessa qualificatoria: la prestazione di lavoro carcerario è riconducibile a un rapporto unitario. Non assumono rilievo le diverse mansioni, le distinte strutture penitenziarie in cui la prestazione è eseguita, né gli intervalli non lavorati. La disciplina dell’art. 22 l. n. 354/1975 non fraziona il rapporto in tanti autonomi contratti quanti sono i periodi di lavoro effettivo.
Da tale unitarietà discende la conseguenza in tema di prescrizione: il dies a quo deve essere individuato nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, e non nel termine di ciascun rapporto periodicamente instaurato. La soluzione accolta dalla Corte d’Appello, che aveva ancorato la decorrenza alla cessazione di ogni singolo periodo, è quindi errata.
Su un piano probatorio, la Corte rileva che la data di cessazione del rapporto non risulta dedotta né provata dal Ministero, sul quale incombeva il relativo onere. Ne segue l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente Cass. n. 32521/2024.
Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di sorte, di euro 8.036,55, oltre al maggior importo tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione al saldo, con attribuzione delle spese liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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