Competenza alla riscossione per il visto di conformità infedele: illegittima l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio provinciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12027 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di essa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a un professionista, abilitato all’assistenza fiscale su incarico di un centro autorizzato di assistenza fiscale con sede in Roma, una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione “Modello 730” trasmessa per conto di un contribuente. Il professionista aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione e, a seguito del controllo, era stato ritenuto responsabile delle somme non versate.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, sostenendo due diverse ragioni: l’applicabilità della normativa più favorevole introdotta dal d.l. n. 4/2019 e l’incompetenza territoriale dell’Ufficio provinciale che aveva formato il ruolo. Il ricorso era rigettato e l’appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria non otteneva miglior esito. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel decidere la controversia, affronta in via preliminare il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. a), e secondo comma, del d.lgs. 241/1997, per avere il giudice d’appello erroneamente individuato nell’Ufficio provinciale di Imperia l’autorità territorialmente competente all’iscrizione a ruolo delle somme richiedibili al trasgressore per l’apposizione del visto infedele.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso in plurime controversie vertenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto la medesima questione, secondo cui la responsabilità prevista dall’art. 39 citato ha una funzione anche punitiva. Da tale natura deriva che la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non già all’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione tramite il CAF.
La Corte precisa che tale attribuzione di competenza non può essere derogata, con la conseguenza che l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo. Ribadisce, inoltre, che il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 è rimasto invariato a seguito della novella del 2019 e che la natura sanzionatoria della misura, anche nella versione applicabile ratione temporis, impone di fare riferimento al domicilio fiscale del soggetto responsabile. La decisione impugnata, che aveva affermato la competenza dell’Ufficio provinciale diverso da quello regionale del Lazio, non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri, incluso quello relativo al favor rei in materia sanzionatoria, atteso che l’accertata incompetenza sostanziale comporta comunque la caducazione dell’atto impugnato. La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento della cartella impugnata. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate in considerazione della novità della questione.
Nota della Redazione
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