Valutazione delle prove e nullità dei derivati per difetto di meritevolezza (Cass. civ. Sez. I n. 5706 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non può spingersi fino a sostituire la valutazione delle prove riservata al giudice di merito. È pertanto inammissibile il motivo con cui si deduce la nullità di operazioni in strumenti finanziari derivati per difetto di meritevolezza, quando la censura, pur formalmente evocata come violazione di legge, si risolva nella contestazione dell’apprezzamento istruttorio e miri a una rinnovata lettura dei fatti. La causa concreta del negozio va accertata sulla base delle risultanze probatorie; ove il giudice di appello abbia verificato che le finalità di copertura si sono convertite in finalità speculative, la doglianza che insista sulle originarie finalità non si allinea alle ragioni della decisione ed è perciò inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Una società investitrice agisce in giudizio nei confronti di una banca chiedendo la rettifica delle annotazioni di cassa relative a operazioni in derivati. Il primo giudice accoglie la domanda, dichiarando previamente la risoluzione dei contratti per non essere stata segnalata l’inadeguatezza delle operazioni, concluse per finalità speculative. La banca propone appello e la Corte di Venezia riforma la decisione, respingendo anche il gravame incidentale della società, che lamentava l’erronea esclusione dell’art. 30 TUF e delle ulteriori domande riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
Il giudice distrettuale, all’esito dell’escussione testimoniale, ritiene provato che le operazioni non furono stipulate per finalità di copertura e che la società, informata dell’inadeguatezza, decise comunque di darvi corso per lucrare i differenziali di rendimento, escludendo la violazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998. La società ricorre in cassazione con otto mezzi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità delle operazioni per difetto di meritevolezza, assumendo che, ancorché deliberate per fini di copertura, esse furono realizzate con finalità speculative, con violazione dell’art. 1322 cod. civ., dell’art. 21 TUF e dell’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità: la censura è distonica rispetto al percorso motivazionale del giudice di appello.
Il giudice di merito ha accertato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che la società era stata edotta della natura non di copertura degli strumenti e che, di fronte a tale avvertimento, le originarie finalità si erano convertite in finalità speculative per esplicita determinazione del suo gestore. Essendo questa la causa concreta dei negozi, la doglianza che insista sulla mancanza di aderenza dello strumento al caso concreto dà sfogo a una contestazione non allineata alle ragioni della decisione.
Il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili: tutti attengono all’apprezzamento delle risultanze di prova e mirano a una rinnovata valutazione dei fatti. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove pertiene in via esclusiva al giudice di merito e che il giudizio di cassazione non è un giudizio di terza istanza, potendo questa controllare solo la regolarità formale del sindacato probatorio e non l’esito che ne è scaturito.
Il sesto motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 111 Cost., per aver la Corte di appello rigettato le domande di risoluzione senza adeguato conforto argomentativo. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: la Corte di appello ha riprodotto la deposizione testimoniale secondo cui nei moduli d’ordine era già illustrato il meccanismo delle operazioni, assolvendo così al proprio compito motivazionale; il rinvio alla motivazione pregressa va inteso con riferimento al complessivo esito dell’istruttoria. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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