Garanzia a prima richiesta: la decadenza ex art. 1957 c.c. si evita con richiesta stragiudiziale (Cass. civ. Sez. 3 n. 8166 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., ove volontariamente apposta ad un contratto autonomo di garanzia con previsione di pagamento “a prima richiesta”, deve intendersi riferita – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 cod. civ. – esclusivamente al termine semestrale ivi indicato. Ne consegue che, per evitare la decadenza, è sufficiente che il creditore rivolga al debitore principale una richiesta stragiudiziale di adempimento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Il termine semestrale per l’escussione della garanzia decorre dal giorno in cui il creditore è in grado di constatare e far valere l’inadempimento del debitore principale, e non già dalla scadenza del termine contrattuale per l’adempimento. L’art. 1371 cod. civ. non è applicabile al dubbio sul regime giuridico astratto della clausola, ma solo al dubbio sulla concreta volontà delle parti contrattuali. Il contratto autonomo di garanzia rende inopponibili al garante le vicende del rapporto sottostante, ivi inclusa l’assenza di danno per il creditore garantito.
Il Fatto
Una società di assicurazioni si era resa garante, mediante un contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento “a prima richiesta”, dell’adempimento delle obbligazioni di una società incaricata dello smaltimento di rifiuti nei confronti della Città Metropolitana. Ritenuta l’inadempienza della società obbligata, l’ente aveva escusso la polizza mediante ingiunzione di pagamento. La società garante aveva proposto opposizione, deducendo la decadenza per mancata tempestiva escussione del patrimonio del debitore principale, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo sufficiente l’istanza stragiudiziale proposta dall’ente nei confronti dell’obbligata principale entro il termine di sei mesi dall’accertamento dell’inadempimento. Avverso la decisione d’appello la società garante proponeva ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi otto motivi, incentrati sulla corretta interpretazione della clausola di decadenza inserita nel contratto autonomo di garanzia. Richiamato il principio consolidato per cui la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. è volontariamente estendibile a tale tipo negoziale, la Corte afferma che la clausola deve essere interpretata compatibilmente con la natura della garanzia a prima richiesta. Ne deriva che il creditore può evitare la decadenza non solo iniziando l’azione giudiziaria contro il debitore principale, ma anche rivolgendo a quest’ultimo una semplice richiesta stragiudiziale di adempimento. Diversamente interpretando, si creerebbe una contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. In tal senso la Corte cita i propri precedenti (Cass. n. 22346 del 2017; Cass. n. 13078 del 2008; Cass. n. 660 del 2025).
Sulla base di tale regola, la Corte dichiara infondata la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe necessaria un’azione giudiziale. Parimenti infondato è il richiamo all’art. 1371 cod. civ.: la norma attiene al dubbio sulla volontà delle parti in ordine al significato di una clausola concreta, non già al dubbio sul regime giuridico astratto di una fattispecie, quale quello risolto dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al dies a quo del termine semestrale, la Corte esclude che esso coincida con la scadenza del termine contrattuale per l’adempimento dell’obbligazione principale. Il termine per far valere l’inadempimento non può che decorrere dal momento in cui il creditore è in grado di conoscerlo e contestarlo. Nell’ipotesi di omessa esecuzione di una prestazione, l’inadempimento richiede un accertamento concreto, le cui tempistiche e modalità costituiscono circostanze di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Con riferimento al nono e decimo motivo, concernenti l’omessa pronuncia sull’eccezione di insussistenza del danno, la Corte li dichiara infondati. La natura autonoma della garanzia, rimasta pacifica tra le parti, rende le vicende del rapporto sottostante inopponibili al garante. L’affermazione della Corte di merito circa l’irrilevanza di tali vicende integra un’implicita reiezione dell’eccezione, con conseguente assorbimento della questione del danno. Non residua, pertanto, spazio né per il vizio di omessa pronuncia, né per quello di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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