Inammissibile il vizio di motivazione per error in procedendo e la rivalsa sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 1 n. 114 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione per contraddittorietà non può essere dedotto in cassazione quando censura un error in procedendo. Le azioni che dipendono da rapporti già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale e che si pongono con essa in relazione di mera occasionalità non sono attratte nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall.. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. La proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza, o senza la normale diligenza per acquisirne la consapevolezza, integra mala fede processuale ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La banca, quale mandataria di una società cessionaria, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento della legittimità di una compensazione operata tra debiti e crediti riferibili a tre conti correnti intestati a una società in amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva respinto la domanda e accolto la riconvenzionale della procedura, dichiarando illegittima la compensazione perché le somme compensate provenivano da un conto assistito da un vincolo di destinazione di natura pubblicistica, condannando la banca alla restituzione di una somma rilevante.
La Corte di appello aveva confermato la decisione, reputando irrilevante la questione di competenza funzionale e ribadendo l’illegittimità della compensazione per la presenza del vincolo di destinazione sulle somme. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 190 cod. proc. civ. per il mancato rispetto dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha rilevato che la lettura del verbale di udienza non è inibita, trattandosi di error in procedendo che abilita all’esame diretto dell’incarto processuale. Dal verbale emergeva l’abbreviazione dei termini a trenta e venti giorni, con la conseguenza che la deliberazione e il deposito della sentenza erano avvenuti nel pieno rispetto dei termini, considerata anche la sospensione prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 24 l. fall. per il mancato incardinamento del giudizio dinanzi al tribunale fallimentare, è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che è inammissibile dedurre il vizio di motivazione in relazione a un error in procedendo e che, nel merito, la domanda riconvenzionale della procedura costituiva un’azione attiva correttamente incardinata dinanzi al tribunale ordinario. Le azioni che dipendono da rapporti già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo e non sono attratte nella competenza del tribunale fallimentare, con la sola sostituzione degli organi della procedura a quelli della società.
Il terzo motivo, riguardante la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per il malgoverno delle prove sul vincolo di destinazione, è stato dichiarato inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, mentre è preclusa la doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La ricorrente richiedeva in realtà una rilettura degli atti istruttori e un nuovo scrutinio della quaestio facti, inibito al giudice di legittimità.
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese. La Corte ha inoltre ravvisato i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la temerarietà del primo motivo, clamorosamente smentito dal verbale di udienza, condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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