Rivendica fallimentare prevale sulle clausole del leasing risolto (Cass. civ. Sez. 3 n. 24225 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto di leasing che regola luogo e modalità di restituzione del bene in caso di risoluzione per inadempimento non vincola la procedura fallimentare quando il contratto sia stato già risolto prima dell’apertura del fallimento. In tale evenienza, l’obbligo di restituzione trova la sua fonte esclusiva nell’accoglimento della domanda di rivendica ex art. 93 legge fallimentare, con la conseguenza che il curatore non è tenuto a consegnare il bene nel luogo indicato dal concedente. Con la messa in mora del creditore ai sensi dell’art. 1209 cod. civ., invece, le spese di custodia sostenute dalla procedura successivamente alla costituzione in mora sono rimborsabili dal creditore medesimo.

Il Fatto

Una società di leasing stipulava nel 2008 un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto uno stampo per barca a vela, risolto per inadempimento dell’utilizzatrice nel 2009. Dichiarato il fallimento dell’utilizzatrice, la concedente proponeva domanda di rivendica del bene, accolta dal tribunale fallimentare nel 2011. Il curatore invitava più volte la società al ritiro dello stampo, ma la concedente non provvedeva, così che la procedura sosteneva spese di custodia e assicurazione. Nel 2017 la concedente comunicava di aver venduto il bene a una terza società; il fallimento agiva quindi in giudizio per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta la questione centrale: se la clausola contrattuale che impone all’utilizzatore di restituire il bene nel luogo indicato dal concedente sopravviva alla risoluzione del contratto e alla successiva apertura del fallimento. La soluzione è negativa. Il contratto era stato risolto prima del fallimento e ogni azione restitutoria, prosegue la Corte, non poteva più trovare fondamento nelle pattuizioni negoziali. Intervenuto il fallimento, l’obbligo di restituzione del bene gravante sul curatore deriva esclusivamente dall’accoglimento della domanda di rivendica proposta dalla concedente ex art. 93 legge fallimentare.

La Corte precisa che l’affermazione del tribunale fallimentare circa l’opponibilità della risoluzione al fallimento non è suscettibile di passare in giudicato, trattandosi della enunciazione di una regola giuridica che il giudice di appello può legittimamente riesaminare nella sua attività di qualificazione del fatto. La questione della sopravvivenza del contratto risolto doveva pertanto essere affrontata nel merito.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte richiama l’art. 72, secondo comma, legge fallimentare, richiamato per il leasing dall’art. 72-quater: l’azione di risoluzione promossa prima del fallimento spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, ma se il contraente intende ottenere la restituzione del bene deve proporre domanda secondo le disposizioni del Capo V. Nella specie, tuttavia, l’azione di risoluzione era stata completamente esperita e il contratto era già risolto al momento dell’apertura del fallimento: non vi era alcun rapporto pendente nel quale far subentrare la procedura. Il fallimento era comunque obbligato alla restituzione, ma solo in forza dell’accoglimento della domanda di rivendica.

Ne consegue che la clausola dell’art. 14 delle condizioni generali non vincola il curatore, il quale non è tenuto a consegnare il bene nel luogo indicato dal concedente. La concedente, d’altro canto, non può essere obbligata a sostenere le spese di custodia anteriori alla messa in mora, essendo l’obbligo di restituzione ancora inadempiuto fino a quel momento. Solo con la messa in mora effettuata dal curatore per imporre il ritiro del bene presso la sede le spese di custodia sono rimborsabili alla procedura.

Sulla base di tali premesse, la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il quinto e dichiara assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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