Intermediario finanziario, obblighi informativi e presunzione del nesso causale (Cass. civ. Sez. I n. 5702 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 21 TUF e degli artt. 27, 28 e 29 Reg. intermediari 11522/1998, sono preordinati a consentire all’investitore scelte realmente consapevoli, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso. Grava sull’intermediario, ex art. 23 TUF, l’onere di provare la specifica diligenza e il corretto adempimento informativo. Dall’accertato inadempimento scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, superabile con prova contraria che non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse rischiose, né nella sola valutazione di adeguatezza dell’operazione. Il corredo informativo dovuto non si scompone in una rischiosità generica e in una informazione specifica autonoma: rileva l’intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, commisurate al parametro di diligenza, alle caratteristiche dell’investitore e del titolo.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquistato obbligazioni dell’emittente poi divenuto insolvente poco prima del default. Conveniva in giudizio la banca intermediaria, deducendone l’inadempimento degli obblighi informativi e chiedendo il risarcimento del danno. La domanda era respinta in primo grado e, in sede di appello, nuovamente rigettata.

Una precedente pronuncia di cassazione aveva annullato la sentenza d’appello e rinviato la causa, affermando che dall’impugnata decisione non emergeva l’adempimento degli obblighi informativi, essendosi la valutazione arrestata alla sola considerazione della propensione al rischio “media” dell’investitrice. Il giudice del rinvio rigettava ancora il gravame, ritenendo coperto da giudicato il punto della insussistenza del nesso causale e ritenendo non dovuta l’informazione specifica sul rischio di imminente default, perché non in possesso della banca all’atto della sottoscrizione. La ricorrente proponeva nuovo ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il principio di diritto affermato in sede di cassazione con rinvio vincola il giudice del rinvio, senza che questi possa sindacarne la correttezza neppure in base a successivi arresti di legittimità. Il vincolo, tuttavia, non legittima una lettura riduttiva del mandato ricevuto.

Il primo e il terzo motivo sono valutati congiuntamente e accolti. La rinnovata pronuncia non si è attenuta ai principi regolatori della materia, operando un’indebita distinzione tra obblighi informativi sulla rischiosità generica dell’investimento e obblighi informativi specifici sulla stabilità patrimoniale dell’emittente.

La Corte ribadisce che il corredo informativo va valutato nel suo complesso, non in base al contenuto della singola informazione: ciò che conta è l’intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che l’intermediario deve fornire in ragione dell’investimento prescelto, tenendo conto delle caratteristiche dell’investitore e del titolo. Ne segue che gli obblighi informativi non vengono meno neppure verso l’investitore abitualmente dedito a operazioni rischiose, poiché restano preordinati al riequilibrio dell’asimmetria informativa tra le parti.

Quanto al nesso causale, la Corte richiama il regime presuntivo che governa la materia: dalla funzione dell’obbligo informativo scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso tra inadempimento e pregiudizio, superabile dall’intermediario con prova contraria che non può essere data dalla generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse rischiose.

Su queste basi il giudice del rinvio avrebbe dovuto rimeditare il quadro istruttorio e non poteva affermare che il punto del nesso causale fosse coperto da giudicato. La fondatezza del primo e del terzo motivo assorbe il secondo. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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