Udienza cartolare d’appello e mancata replica alla memoria avversaria (Cass. civ. Sez. III n. 5721 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattazione cartolare disciplinata dall’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il giudice che abbia disposto la sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni deve provvedere sull’istanza della parte che, di fronte al deposito di una memoria avversaria non autorizzata, chieda un termine per replicare o il rinvio della discussione. L’omessa pronuncia su tale richiesta determina una indebita compressione del diritto di difesa e integra violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., perché la sequenza procedimentale speciale incide sulla garanzia del contraddittorio. Il vizio è apprezzabile anche alla stregua dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., venendo in gioco un valore riconducibile al contraddittorio, e non è sanato dal rilievo che la memoria avversaria riproduca argomenti già noti.

Il Fatto

Un ente regionale per il diritto allo studio universitario proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catania gli aveva intimato il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di canoni di locazione relativi agli anni 2013 e 2014. A fondamento dell’opposizione l’ente eccepiva l’inadempimento della società locatrice, deducendo l’inidoneità dell’immobile sotto il profilo del rischio sismico e la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento, e chiedeva la risoluzione del contratto di locazione.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza poi impugnata, confermava la decisione di primo grado, respingendo i primi quattro motivi di gravame in applicazione del criterio della ragione più liquida, reputando non sussistente in capo alla società l’obbligo di eseguire gli interventi di adeguamento antisismico pretesi dall’ente. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il primo motivo, con cui l’ente ricorrente censura la mancata concessione di un termine per replicare alla memoria avversaria depositata prima delle note rituali nell’ambito dell’udienza cartolare. Il giudice di legittimità, vertendosi in scrutinio di vizio di violazione di norme del procedimento, si qualifica come giudice del fatto processuale e ricostruisce la sequenza: la corte territoriale aveva fissato l’udienza del 3 maggio 2021 per discussione e decisione; con provvedimento comunicato il 7 aprile 2021 aveva disposto che si tenesse ai sensi del comma 4 dell’art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. La società aveva però depositato il 22 aprile 2021 una memoria non autorizzata, oltre le note consentite, e di conseguenza l’ente aveva chiesto l’assegnazione di un termine per note difensive e il rinvio della discussione. La corte etnea, senza esaminare l’istanza, aveva letto il dispositivo all’udienza cartolare e depositato la sentenza il successivo 18 maggio.

Tale sequenza, osserva la Corte, ha determinato una indebita compressione del diritto di difesa dell’ente, non avendogli consentito di controdedurre rispetto a quanto dedotto dalla controparte nel costituirsi in appello. Di fronte al deposito della memoria avversaria prima delle rituali note e alla richiesta di replica, la corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico delle istanze ed esaminarle.

Il provvedimento chiarisce che il parametro applicabile non è il procedimento dell’art. 429 cod. proc. civ., evocato dal motivo, perché ad esso si era sovrapposto quello emergenziale; viene direttamente in rilievo il comma 4 dell’art. 221 citato. Quanto all’argomento della resistente, secondo cui l’ente non aveva chiesto la discussione orale, la Corte replica che tale istanza non sarebbe stata funzionale alla replica alla memoria, perché, ove accolta, la replica sarebbe avvenuta oralmente. Né convince il rilievo che la corte di merito non avrebbe argomentato sulla base della memoria avversaria: l’assunto è generico e trascura che, autorizzata la replica, l’ente avrebbe potuto a sua volta argomentare, con incidenza imprevedibile sulla decisione.

La Corte aggiunge che l’omessa pronuncia sull’alterazione dello svolgimento processuale integra la violazione del comma 4 dell’art. 221 e, di riflesso, dell’art. 101 cod. proc. civ. Il vizio è apprezzabile anche alla stregua dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., come interpretato da Cass. n. 22341 del 2017 e dalle successive conformi, venendo in gioco l’esigenza del contraddittorio.

Assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché si faccia carico della richiesta formulata dall’ente a fronte della nota del 22 aprile 2021 e valuti se essa esigesse il riconoscimento di una replica. Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti per il contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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