Estinzione del giudizio di cassazione e ambito applicativo dell’art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 8298 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. per presentare l’istanza di decisione ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che, in difetto, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La rimessione in termini per la presentazione della suddetta istanza non è invocabile in caso di erronea interpretazione della legge processuale, trattandosi di errore imputabile a scelte difensive. Avverso il decreto di estinzione è proponibile l’opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., ma la verifica demandata al Collegio riguarda la sola regolarità della statuizione adottata e preclude l’esame dei motivi di ricorso qualora l’estinzione risulti correttamente dichiarata. Le modifiche al giudizio di cassazione introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, incluso il novellato art. 380-bis c.p.c., si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non sia stata ancora fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza.
Il Fatto
Il Condominio Circonvallazione Casilina 104 di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato la delibera assembleare di ripartizione delle spese legali. Il consigliere delegato aveva formulato la proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alle parti il 16/12/2024, ma il termine di quaranta giorni era decorso senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione. Con decreto pubblicato il 31/01/2025 è stata pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio. Il condominio ha proposto opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., sostenendo che il nuovo rito non fosse applicabile al caso concreto, e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente respinto l’istanza di rimessione in termini, rilevando che il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. ha natura perentoria, come si desume dalla disposizione che, in mancanza dell’istanza di decisione, sancisce che il ricorso si intende rinunciato. La rimessione in termini per causa non imputabile presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, con i caratteri dell’assolutezza e del rapporto causale determinante con la decadenza. L’errore di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinato da difficoltà interpretative di norme nuove, resta imputabile alle scelte difensive e non può fondare la rimessione.
Quanto all’opposizione, la Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di estinzione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 14986 del 2025, secondo cui la parte può proporre istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per la verifica della regolarità della statuizione, ma l’esame del merito del ricorso ha ingresso solo in caso di accertata insussistenza dei presupposti per l’estinzione. Ha escluso ogni profilo di incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta, trattandosi di atto privo di funzione decisoria.
La tesi del ricorrente circa l’inapplicabilità del nuovo rito è stata ritenuta erronea. L’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge di bilancio, ha dichiarato l’applicabilità della riforma ai ricorsi proposti dal 1° gennaio 2023 e ha anticipato l’operatività degli artt. 380-bis e seguenti c.p.c. ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima di tale data per i quali non fosse già stata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza. La giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10955 del 2024 ha precisato che il riferimento alla data del 28 febbraio 2023 non restringe l’ambito applicativo, dovendosi privilegiare l’interpretazione che non depotenzia la funzione acceleratoria della norma.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso, e non ha disposto la condanna alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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