Ricorso per cassazione improcedibile per omesso deposito della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 13595 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente, pur avendo allegato la data della notificazione, abbia depositato una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, senza provvedere al deposito della copia analogica del messaggio di PEC contenente la relata stessa, in violazione dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2, c.p.c.. L’omissione non è sanabile mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né è superata dalla mancata contestazione del controricorrente o dall’attestazione di conformità resa dal difensore. L’onere di deposito non costituisce un impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU.
Il Fatto
Un condomino aveva impugnato, ex art. 1137 cod. civ., la deliberazione assembleare del 13 dicembre 2017 che incaricava l’amministratore di raccogliere copia del documento di identità di tutti gli abitanti del condominio. Il Tribunale di Monza e, successivamente, la Corte d’appello di Milano avevano rigettato le domande.
Avverso la sentenza d’appello, il condomino proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il condominio resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio una questione di improcedibilità del ricorso, sottoposta alle parti in udienza. Il ricorrente aveva dichiarato, nell’atto notificato il 20 luglio 2020, che la sentenza impugnata era stata notificata a cura del condominio il 21 maggio 2020, ma aveva prodotto solo una copia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione.
La S.C. ha ricordato che l’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c. impone al ricorrente l’onere di depositare, entro il termine fissato, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ove questa sia intervenuta. Nel caso di notifica a mezzo PEC, il deposito deve riguardare anche la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata recante la relata. L’attestazione di conformità resa dal difensore non vale a escludere l’improcedibilità, poiché non supplisce all’assenza del documento.||DSML||>
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e la successiva giurisprudenza di legittimità, la Corte ha escluso che all’omissione possa porsi rimedio con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Né rileva la mancata contestazione dell’omesso deposito da parte del controricorrente, né il mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia depositata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.
La Corte ha infine valutato la compatibilità dell’onere con l’art. 6 § 1 CEDU, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo che lo ritiene non sproporzionato rispetto al diritto di accesso al tribunale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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