Rinuncia al ricorso principale non travolge l’impugnazione incidentale tardiva (Cass. civ. Sez. II n. 5770 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva: la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, sicché assimilare tale ipotesi all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione principale rimetterebbe l’esito del giudizio all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. Il giudice di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che la sopravvenuta liquidazione giudiziale di una parte non produce interruzione del processo né impone di instaurare il contraddittorio nei confronti della curatela. Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale all’equilibrio contrattuale, può essere esercitato d’ufficio, ma solo ex actis, cioè sulla base del materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014 e il valore della causa si determina in riferimento al valore della cosa oggetto del contratto definitivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., dichiarò la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promissaria acquirente, ordinando il rilascio dell’immobile e condannandola al pagamento di una penale e di un’indennità di occupazione. La Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della promittente venditrice, ridusse la penale e aumentò l’indennità di occupazione.

La promissaria acquirente propose ricorso per cassazione, cui la controparte resistette con controricorso e ricorso incidentale. Nelle more del giudizio la ricorrente principale rinunciò al ricorso, senza adesione della controricorrente. Il difensore di quest’ultima comunicò inoltre l’intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società assistita.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la richiesta di interruzione del giudizio formulata dal difensore della controricorrente. Il procedimento di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio, sicché la sopravvenuta liquidazione giudiziale non ne determina l’interruzione e non sorge alcun onere di contraddittorio verso la curatela.

Preso atto della rinuncia al ricorso principale, non seguita da adesione, la Corte esclude di dover esaminare i relativi motivi. La rinuncia non implica però l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva: come affermato dalle Sezioni Unite n. 8925 del 2011 e da Sez. VI n. 13888 del 2022, la parte destinataria della rinuncia non può opporsi all’iniziativa dell’avversario, e diversamente l’esito dell’impugnazione incidentale resterebbe rimesso alla sola volontà dell’impugnante principale.

Nel merito del ricorso incidentale, il primo motivo — relativo alla riduzione d’ufficio della penale — è infondato. Il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 cod. civ. è attribuito al giudice a tutela dell’interesse generale all’equilibrio contrattuale e può essere esercitato d’ufficio, purché ex actis, senza che il giudice possa ricercare d’ufficio le prove (richiamate Cass. Sez. II n. 34021 del 2019 e Sez. VI n. 11439 del 2020).

È invece fondato il secondo motivo, concernente la liquidazione delle spese. La Corte d’appello aveva liquidato l’importo senza giustificarlo. Il valore della causa doveva individuarsi in relazione alla materia devoluta in appello e, trattandosi di inadempimento di preliminare di vendita, in riferimento al valore dell’immobile oggetto del contratto definitivo, desumibile dalle indicazioni in atti in mancanza di dati catastali (richiamate Sez. II n. 2669 del 1975 e Sez. II n. 10810 del 2015).

Poiché l’appellante aveva indicato il valore in Euro 455.000, l’importo liquidato risulta inferiore ai minimi dello scaglione previsto dal d.m. n. 55/2014. La sentenza è pertanto cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte riliquida direttamente le spese ex art. 384 cod. proc. civ. Le spese di legittimità sono compensate per metà.

Nota della Redazione

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