La preclusione della risoluzione per vizi opera solo per il perimento, non per il mero danneggiamento del bene (Cass. civ. Sez. 2 n. 9698 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, le ipotesi di preclusione dell’azione di risoluzione contrattuale previste dall’art. 1492, terzo comma, cod. civ. (perimento della cosa, alienazione o trasformazione) hanno natura tassativa e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Ne consegue che la mera perdita di valore della cosa viziata, ancorché integrale, non equivale al suo perimento e pertanto non preclude al compratore l’azione di risoluzione. La ratio della preclusione risiede nell’oggettiva rilevanza dell’utilizzazione definitiva del bene; peraltro, l’azione di risoluzione è comunque esperibile quando il perimento sia derivato dai vizi e non da caso fortuito o colpa del compratore.
Il Fatto
Un imprenditore individuale, fornitore di vetri, aveva consegnato alla committente due vetrate, ma non aveva ricevuto il pagamento del prezzo. Ottenuto un decreto ingiuntivo, la società committente proponeva opposizione, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo che i vetri non erano a norma per l’installazione cui erano destinati, non essendo stati sottoposti al trattamento termico richiesto dalla normativa UNI 7697.
Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e risolvendo il contratto. La decisione era confermata dal Tribunale, che riteneva applicabile la normativa UNI e irrilevante la circostanza che i vetri risultassero danneggiati per fatto imputabile alla stessa committente acquirente, sul rilievo che il rimedio della risoluzione sarebbe precluso solo in caso di perimento del bene e non di suo mero danneggiamento. Il fornitore proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dei canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e sulla risoluzione per inadempimento. Sul punto, ha ribadito che l’accertamento della volontà delle parti si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorrente per cassazione, per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione, non può limitarsi a una mera contrapposizione della propria ricostruzione, ma deve specificare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dalle regole legali, dovendo la censura rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione del canone di buona fede ex art. 1175 cod. civ. L’inammissibilità deriva dalla mancata indicazione, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, della fase e dell’atto processuale in cui la questione era stata tempestivamente sollevata. La valutazione di correttezza e buona fede, inoltre, deve essere effettuata ex ante, con riferimento alla fase delle trattative, e non già ex post, sulla base delle prospettazioni formulate successivamente in sede di opposizione.
Nel merito, la Corte ha esaminato il terzo motivo relativo alla violazione dell’art. 1492, terzo comma, cod. civ., ritenendolo infondato. La norma preclude al compratore l’azione di risoluzione solo quando la cosa sia perita, alienata o trasformata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della preclusione risiede nell’oggettiva rilevanza dell’utilizzazione definitiva della cosa viziata e che le ipotesi previste dalla norma devono intendersi tassative, senza possibilità di interpretazione estensiva.
La Corte ha escluso che il mero danneggiamento del bene, ancorché ne renda nullo il valore commerciale o ne determini l’inservibilità economica per la specifica destinazione, possa essere equiparato al perimento fisico. La perdita di valore è elemento distinto dalla distruzione fisica del bene, che sola può giustificare la preclusione dell’azione di risoluzione. L’affermazione dell’appellante circa la impossibilità di recupero del materiale, essendo i vetri su misura e non installabili altrove, non è idonea a integrare l’ipotesi del perimento, né a escludere la possibilità di riparazione o riciclo del materiale stesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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