Rinuncia congiunta al ricorso e compensazione integrale delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19535 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia congiunta al ricorso, sottoscritta dai ricorrenti e accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., restando il giudice dispensato da ogni pronuncia sulle spese quando le parti abbiano convenuto la compensazione integrale in sede di accordo transattivo. La declaratoria di estinzione non integra alcuno degli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso e non giustifica, pertanto, la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. L’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. consente al Collegio di non provvedere sulle spese quando la rinuncia sia accompagnata da accordi che le regolino integralmente.
Il Fatto
Cinque lavoratori avevano convenuto in giudizio una società per ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo compreso tra il 1.1.2006 e il 31.8.2010. Il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande; la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 194/2020, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le pretese.
Avverso quella pronuncia i lavoratori avevano proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società aveva resistito con controricorso. Nelle more del giudizio le parti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso, con relativa accettazione della controricorrente, per essere stata la controversia definita con un accordo transattivo e con compensazione integrale delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia congiunta è stata ritualmente depositata e accettata dalla controricorrente. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre dato atto che nulla deve dispersi in ordine alle spese processuali, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., avendo le parti regolato integralmente il profilo economico mediante l’accordo transattivo.
La questione di maggiore interesse attiene al contributo unificato. La Corte ha escluso che sussistano i presupposti per la condanna al versamento dell’ulteriore importo, sul rilievo che l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 collega quel particolare onere ai soli esiti di rigetto o di inammissibilità del ricorso. L’estinzione per rinuncia non rientra in alcuna delle due ipotesi e resta quindi estranea alla previsione sanzionatoria.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale lettura, propri precedenti, ossia Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/2015. Il principio affermato è che la declaratoria di estinzione del processo non può essere assimilata agli esiti che la norma prende in considerazione, con la conseguenza che nessuna somma ulteriore è dovuta dalla parte ricorrente a quel titolo.
La Corte, in accoglimento della rinuncia, ha così dichiarato estinto il processo, nulla disponendo sulle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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