Compensi accessori dell’ingegnere: prova necessaria anche in caso di conglobamento (Cass. civ. Sez. II n. 5878 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista che invoca il conglobamento dei compensi accessori ai sensi dell’art. 13, secondo comma, legge n. 143/1949 non è tenuto a provare l’ammontare dell’esborso, essendo forfettaria la quantificazione, ma deve dimostrare l’effettiva sussistenza delle prestazioni accessorie e degli esborsi, poiché la facoltà di conglobamento non può risolversi in un automatico aumento degli onorari a percentuale. Il medesimo onere probatorio sussiste quando il professionista opti per la liquidazione in aggiunta ai sensi degli artt. 4 e 6 della stessa legge. La liquidazione giurisdizionale del compenso deve essere calcolata secondo i parametri del d.m. n. 140/2012, applicabili in forza dell’art. 9, comma 2, d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e segnatamente secondo le tariffe vigenti al momento della liquidazione, non essendo derogabili se non da un diverso accordo tra le parti. Il protocollo di intesa regionale, siglato per i soli lavori pubblici, non è estensibile ai lavori privati.
Il Fatto
Gli eredi di un ingegnere ottennero, a carico di una società e del suo socio, un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dell’attività professionale svolta dal loro dante causa: progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione post sismica. Gli ingiunti proposero opposizione, che il Tribunale accolse solo parzialmente, riducendo l’importo ingiunto e revocando il decreto.
Entrambe le parti impugnarono il provvedimento. La Corte d’Appello di Perugia, affermando di accogliere parzialmente l’appello principale, condannò gli appellanti al pagamento di un importo inferiore, detratto quanto già versato in corso di causa. Gli originari creditori, rimasti parzialmente soccombenti sulle voci accessorie, proposero ricorso incidentale. La questione approda in cassazione sulla corretta determinazione dei compensi accessori e sulla tariffa applicabile.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale, che denuncia un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, è infondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui il vizio motivazionale rileva solo se la motivazione non rende percepibile l’iter logico seguito, non già per il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, nonostante la discrasia tra le due parti del provvedimento, restava chiaro il rigetto della pretesa di nulla dovere e l’avvenuta riduzione dell’importo, sicché il contrasto poteva essere emendato con la correzione di errore materiale.
Nel merito dei compensi accessori, il secondo, terzo e sesto motivo sono accolti. La Corte ricostruisce l’art. 13 legge n. 143/1949: gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto dovuto per l’esaurimento dell’incarico, mentre i compensi per le prestazioni accessorie e i rimborsi spese possono essere liquidati a vacazione ovvero conglobati in una cifra non superiore al 60 per cento degli onorari. Il conglobamento non è un aumento automatico: richiede la prova delle prestazioni specifiche che ne costituiscono il presupposto.
I giudici di merito avevano attribuito la maggiorazione e il calcolo delle vacazioni senza esaminare le prove del tempo impiegato e degli esborsi sostenuti. La sentenza impugnata appare aver riconosciuto aumenti percentuali in modo automatico, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7381 del 2013 e dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità della prova.
Il quarto e quinto motivo sono accolti nei limiti indicati. La scrittura recante la dicitura di saldo non è decisiva, essendo priva di sottoscrizione e non riconducibile alla prestazione contestata; il certificato di regolare esecuzione non integra confessione stragiudiziale, difettando l’elemento soggettivo e oggettivo richiesto dalla Cass. Sez. Un. n. 7381 del 2013. L’ottavo motivo è inammissibile, risolvendosi in una questione di fatto già accertata.
Sul ricorso incidentale, il primo motivo è fondato. Il compenso va determinato secondo la tariffa vigente al momento della liquidazione, dunque ai parametri del d.m. n. 140/2012, non al protocollo di intesa regionale, siglato per i soli lavori pubblici e non estensibile a quelli privati. Il secondo motivo è infondato: all’epoca dell’incarico, la sostanziale coincidenza tra direttore dei lavori e responsabile dei lavori, ai sensi del d.lgs. n. 494/1996, giustificava la decurtazione per la mancata produzione del DURC. La Cassazione accoglie i motivi indicati, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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