Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata del condebitore solidale richiede autorizzazione (Cass. civ. Sez. I n. 3901 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. In mancanza si determina una decadenza rilevabile d’ufficio, insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, quand’anche questi non abbia sollevato eccezioni sul punto. Il principio della non rilevabilità d’ufficio della nullità per raggiungimento dello scopo opera solo per l’inosservanza di forme in senso stretto, non di termini perentori. La qualità di condebitore solidale non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo scindibile il rapporto processuale tra condebitori solidali.

Il Fatto

Una società che gestiva un sito di raccolta rifiuti otteneva decreto ingiuntivo, per il corrispettivo del conferimento in discarica, nei confronti di un Comune e, in solido, della mandataria dell’ATI cui era stato appaltato il servizio di raccolta rifiuti e di esazione della tariffa. Il Comune, nella propria opposizione, citava direttamente davanti al tribunale anche la società appaltatrice, contro la quale proponeva domanda di regresso anticipato e manleva.

Nel corso del giudizio interveniva una transazione tra il Comune ingiunto e la creditrice, con surrogazione dell’ente nei diritti di questa. Il tribunale dichiarava inammissibile la chiamata in causa della società appaltatrice e cessata la materia del contendere. La Corte d’appello confermava, ritenendo che l’opponente avrebbe dovuto chiedere autorizzazione al giudice istruttore e che il rapporto tra Comune e appaltatrice integrasse una mera solidarietà passiva, con posizioni distinte. Il Comune ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la natura subordinata, successiva o alternativa dell’obbligazione del Comune e sostiene la necessità di un litisconsorzio necessario di natura processuale, stante la dipendenza logica della responsabilità dell’ente rispetto all’inadempimento dell’appaltatrice.

La Corte giudica il motivo infondato, richiamando propri precedenti perfettamente sovrapponibili al caso di specie (Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n. 23632; Cass., sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5132; Cass., sez. I, 15 gennaio 2020, n. 728). Ribadisce che l’opponente il quale voglia chiamare in causa un terzo deve chiedere l’autorizzazione nell’atto di opposizione, con decadenza rilevabile d’ufficio.

La Corte precisa i limiti del principio del raggiungimento dello scopo: esso riguarda solo l’inosservanza di forme in senso stretto e non i termini perentori, per i quali valgono distinte norme. La costituzione del terzo chiamato non sana quindi il difetto di autorizzazione.

Quanto alla dedotta natura subordinata dell’obbligazione, la Corte osserva che la qualificazione del rapporto tra Comune e appaltatrice non rileva ai fini processuali prospettati: essendo scindibile il rapporto processuale tra condebitori solidali, non sussiste litisconsorzio necessario e deve essere citato, con l’opposizione, il beneficiario dell’ingiunzione. Le stesse prospettazioni del ricorrente confermano la natura ordinariamente solidale dell’obbligazione, poiché è proprio del rapporto solidale che un debitore sia tenuto prima di altro.

Gli altri motivi — ammissibilità e fondatezza della domanda, surroga da transazione, fatti sopravvenuti — sono assorbiti, dipendendo dalla fondatezza del primo. Il ricorso è rigettato, con condanna del Comune alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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