Ricognizione di debito esclusa: censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 1875 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che presupponga una qualificazione del documento di causa (nella specie, come ricognizione di debito) smentita dal giudice di merito è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quando il giudice di merito esclude, con interpretazione del dato letterale che resiste alle censure, che la scrittura costituisca ricognizione di debito e la qualifica come mera rendicontazione provvisoria di posizioni di dare/avere ancora da verificare, difetta il presupposto stesso del principio sull’inversione dell’onere della prova ex art. 1988 cod. civ. La parte che deduce la riferibilità del debito ad altro rapporto già estinto deve provare la coincidenza concreta tra i due titoli, non bastando una mera compatibilità astratta. È inammissibile, infine, la censura che invochi l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie dei poteri degli amministratori quando venga in rilievo solo la necessità di verifica contabile del dato.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in forza di una scrittura privata del 10 aprile 2002, assumendo che essa rechi riconoscimento di debito da parte del legale rappresentante di una società cooperativa, poi posta in liquidazione, e chiede la condanna al pagamento di una somma in suo favore. Nel giudizio di primo grado la domanda è respinta, sul rilievo che tra le parti era intercorso esclusivamente un contratto di appalto e che la pretesa creditoria doveva ritenersi soddisfatta.
La Corte d’appello di Napoli conferma il rigetto, qualificando la scrittura come mera rendicontazione provvisoria a beneficio del nuovo Presidente della cooperativa, sottoposta a riserva di verifica mediante il successivo esame della documentazione contabile, e rilevando che in essa non vi è alcun riferimento al finanziamento dedotto in citazione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, tutti volti a contestare quella qualificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile in ciascuno dei tre motivi. Il primo motivo, con cui si contesta l’applicazione del canone ermeneutico della comune intenzione dei contraenti a un atto unilaterale, non coglie per intero la ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, non ha interpretato la scrittura alla stregua dei successivi accordi transattivi: ha piuttosto escluso, sul dato letterale, che essa integri una ricognizione di debito, e ha affermato che le parti, proprio all’esito delle verifiche effettuate su quella rendicontazione, hanno definito i reciproci rapporti con accordi transattivi che hanno superato ogni precedente pattuizione.
Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il motivo che non contrasti adeguatamente la ratio decidendi (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450). La censura si palesa dunque eccentrica rispetto al decisum.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il principio invocato dal ricorrente — l’inversione dell’onere della prova conseguente alla ricognizione di debito, con esonero del destinatario dalla prova del rapporto fondamentale, ex art. 1988 cod. civ. — presuppone che in concreto sia stata ravvisata una ricognizione. Nella specie tale presupposto difetta, poiché il giudice di merito ha escluso la qualificazione della scrittura come atto ricognitivo. La Corte ricorda che l’autore del riconoscimento, il quale assuma la riferibilità del debito ad altro rapporto già estinto, deve dimostrare la coincidenza concreta tra i due titoli, non bastando una mera compatibilità astratta (Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2006, n. 4019).
Il terzo motivo è inammissibile per la stessa ragione: anch’esso dà per presupposta la qualificazione della scrittura come ricognizione di debito. Il richiamo all’art. 2384 cod. civ. è, inoltre, dichiarato non pertinente, poiché nella specie non vengono in rilievo limitazioni dei poteri degli amministratori risultanti dallo statuto, ma solo la necessità che il dato indicato nella scrittura fosse sottoposto a verifica sulla base della documentazione contabile trasmessa dal precedente al nuovo rappresentante legale.
Nulla è disposto sulle spese, essendo rimasta la società solo intimata. La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo, a carico del ricorrente, di versare all’ufficio di merito l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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