Revocazione del decreto di estinzione per diniego di definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 5911 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie, prevista dall’art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197 del 2022, costituisce motivo di revocazione del decreto che ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del comma 198. La revocazione è esperibile da entrambe le parti: il contribuente ha l’onere di proporla congiuntamente al ricorso contro il diniego, mentre l’Agenzia delle entrate vi ha interesse per rimuovere gli effetti estintivi e ripristinare la controversia sulla pretesa originaria. Il decreto di estinzione presuppone il solo controllo della presentazione della domanda e del pagamento dovuto, senza attendere il termine assegnato all’Ufficio per il diniego. La cognizione sul diniego spetta al giudice che ha pronunciato l’estinzione.

Il Fatto

Un avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di una società per l’anno 2012, ai fini Irap, e di tre soci per le imposte sui redditi della medesima annualità. Le riprese riguardavano la riqualificazione di spese di pubblicità in spese di rappresentanza e la pretesa non inerenza di un costo documentato da una fattura.

I contribuenti impugnavano gli atti. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti; la CTR Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello erariale, ritenendo nuove le argomentazioni sull’antieconomicità delle spese. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione e i contribuenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nella pendenza, la società e i soci presentavano domanda di definizione agevolata della lite, cui seguiva decreto presidenziale di estinzione. Sopravvenuto il diniego dell’Ufficio, l’Agenzia chiedeva la revocazione del decreto e i contribuenti impugnavano il diniego.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la questione del diniego, perché su di essa si fonda la revocazione del decreto di estinzione e quindi la possibilità di esaminare il merito. Ribadisce che la decisione sul condono si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto a quella sull’atto impositivo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 1518 del 2016: la definizione agevolata incide sul rapporto sostanziale e processuale e assume carattere logicamente prevalente.

Secondo i ricorrenti, l’Agenzia non avrebbe dovuto attendere ma impugnare l’estinzione con l’istanza ex art. 391 cod. proc. civ., ormai definitivamente perfezionata. La Corte respinge l’assunto. Il comma 198 dell’art. 1 legge n. 197 del 2022 subordina l’estinzione alla sola presentazione della domanda e al versamento dovuto, come già affermato dalle Sez. V n. 16240 del 2024 e n. 5534 del 2024, ma il comma 200 attribuisce all’amministrazione il potere di emettere il diniego entro il termine normativo e il comma 201 qualifica quel diniego come motivo di revocazione.

Il testo del comma 201 è inequivoco: il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. La Corte legge la norma nel senso che essa configura il diniego come motivo di revocazione esperibile da entrambe le parti; quando agisce il contribuente, l’istanza e il ricorso vanno proposti congiuntamente per evitare conflitti di giudicato. L’istanza di revocazione dell’Agenzia è quindi ammissibile, trovando fondamento testuale e sistematico nell’interesse del fisco a sottrarsi a una conciliazione annullata dal successivo diniego. Tale lettura è confortata dalla Corte cost. n. 189 del 2024, che ha escluso profili di illegittimità del meccanismo estintivo anticipato ed ha ammesso l’iniziativa dell’amministrazione.

Nel merito del diniego, i contribuenti assumevano l’assenza di una norma preclusiva per i casi di condotta penalmente rilevante del giudicante e l’inammissibilità della revocazione proposta dall’Ufficio. La Corte rileva che il diniego, una volta contestato, ha natura di impugnazione e il giudice è vincolato ai motivi dedotti: il diniego deve essere congruamente motivato e l’amministrazione non può introdurre ragioni nuove. L’argomento fondato sull’art. 15, comma 1, legge n. 289 del 2002 non è pertinente, perché quella previsione escludeva dal condono i destinatari di azione penale per gli stessi fatti, mentre qui si discute della corruzione in atti giudiziari relativa alla sentenza oggetto di definizione. La questione dell’inammissibilità della revocazione proposta dall’Agenzia appartiene all’esclusiva cognizione del giudice del merito. Il ricorso contro il diniego va dunque respinto, il decreto di estinzione revocato.

Passando al ricorso principale, il primo motivo è fondato: la CTR ha erroneamente ritenuto nuove le argomentazioni sull’antieconomicità, che erano funzionali alla qualificazione delle spese di rappresentanza. Il secondo motivo è inammissibile, perché l’Agenzia non si confronta con la documentazione valorizzata dai giudici d’appello. Il ricorso incidentale condizionato, sulla nullità dell’avviso per delega di firma priva di indicazione nominativa, è infondato: si tratta di delega di firma e non di funzioni, per cui è sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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