Responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta e presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 21062 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, previsto dall’art. 2495, comma 2, c.c., non incide sulla legittimazione passiva dei soci, ma attiene all’interesse ad agire del Fisco. L’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. In presenza di una società a ristretta base partecipativa, tale prova può essere assolta anche per presunzioni: l’esistenza di utili extracontabili fa presumere la loro distribuzione ai soci nel medesimo periodo d’imposta, gravando sul socio l’onere di dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese, un accertamento per un maggior reddito derivante dalla cessione di unità immobiliari, fondato su elementi indiziari come la sproporzione tra prezzi di vendita e mutui erogati. La società era a ristretta base sociale, con tre soci ciascuno titolare del 33,33 per cento delle quote. L’Ufficio, pertanto, notificava ai soci sia l’avviso di accertamento per il debito societario, sia distinti avvisi per il recupero del maggior reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986.
I giudici di merito, pur ritenendo fondata la ripresa, avevano limitato la responsabilità dei soci alle sole somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, escludendo la debenza delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per definizione agevolata nei confronti di due soci. Nel merito, ha accolto i primi due motivi, affermando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Il presupposto dell’avvenuta riscossione, previsto dall’art. 2495, comma 2, c.c., integra una condizione dell’azione che può essere soddisfatta anche deducendo utilità patrimoniali conseguite dai soci al di fuori della rappresentazione contabile finale, purché sorrette da allegazioni idonee e adeguata prova, anche presuntiva. La sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la responsabilità in via automatica, senza verificare la dedotta percezione occulta di denaro.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha precisato che l’onere probatorio dell’Amministrazione può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva. La prova dell’esistenza di utili extracontabili fa presumere la loro distribuzione ai soci nel medesimo periodo d’imposta, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare l’accantonamento o il reinvestimento degli utili. Il quarto motivo è stato accolto perché la Commissione tributaria regionale aveva ignorato ulteriori elementi indiziari, come le perizie di stima e la discrepanza dei prezzi di immobili dello stesso complesso, limitandosi a escludere la rilevanza dei soli valori OMI.
Il quinto motivo, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato rigettato: la pronuncia sulla presunzione di distribuzione degli utili rientrava nel tema devoluto con l’appello incidentale. Il sesto motivo è stato accolto, ribadendo l’operatività della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili per le società a ristretta base partecipativa. La Corte ha pertanto cassato la sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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