Ricorso per cassazione tardivo e rilevazione d’ufficio della decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 12098 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardività del ricorso per cassazione, per essere stata l’impugnazione consegnata all’ufficiale giudiziario oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità. Tale rilievo officioso non viola il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti, poiché l’osservanza dei termini perentori di impugnazione costituisce parametro di ammissibilità della domanda che la parte munita di minima diligenza processuale deve considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una professionista un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando la percezione di compensi non fatturati e l’indeducibilità di costi dichiarati, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso annullando le riprese IRAP e riducendo le sanzioni. La decisione era poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva l’appello dell’Amministrazione e rigettava quello incidentale della parte privata, dichiarando legittimo l’avviso anche quanto a IRAP e sanzioni. Contro la sentenza regionale la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte risolve anzitutto alcune questioni preliminari. Dichiara inammissibile la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa della ricorrente, poiché essi non attengono all’ammissibilità del ricorso e non potevano quindi essere depositati separatamente dall’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ.
Il Collegio chiarisce poi che nel giudizio non era stata emessa alcuna ordinanza di rimessione alla pubblica udienza e che la fissazione dell’udienza o dell’adunanza camerale non rientra tra le attribuzioni del relatore, nominato per un’udienza già fissata dal presidente, secondo l’art. 377, comma 1, cod. proc. civ. Rileva inoltre che il diverso procedimento indicato nel controricorso era stato nelle more definito, con conseguente venir meno dell’opportunità della riunione.
Nel merito, la Corte dichiara d’ufficio la tardività del ricorso. L’art. 51, comma 1, d. Lgs. n. 546 del 1992 fissa in sessanta giorni il termine per impugnare le sentenze tributarie, decorrente dalla notificazione, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3. Quest’ultima norma richiama l’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui, in mancanza di notificazione, il ricorso per cassazione non può proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 12 ottobre 2017 e il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 17 aprile 2018, come attestato dal timbro apposto sull’ultima pagina dell’atto, la Corte rileva il decorso di un periodo superiore a sei mesi e dichiara l’impugnazione inammissibile. Sul punto richiama i propri precedenti in tema di prova della data di consegna dell’atto.
Da ultimo, il Collegio esclude che il rilievo officioso della tardività incontri il limite dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.: la verifica del rispetto dei termini perentori di impugnazione costituisce parametro di ammissibilità che la parte diligente deve poter prevedere come esito possibile della lite. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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