Equa riparazione, natura contenziosa e spese per contumacia della parte (Cass. civ. Sez. II n. 6002 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento camerale per equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge n. 89/2001, ha natura contenziosa. Ne consegue che, per la liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55/2014 e non le tabelle in materia di volontaria giurisdizione. La mancata opposizione della parte convenuta, o la sua contumacia, non giustifica di per sé la compensazione delle spese processuali, poiché criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio. La soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, rendendone necessario l’accertamento giudiziale.

Il Fatto

Un avvocato chiede alla Corte d’appello di Perugia la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di un cliente in un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un pregresso processo. Il professionista aveva agito con ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento, liquida una somma applicando le tabelle in materia di volontaria giurisdizione e non riconosce le spese di lite per la mancata opposizione del resistente. Il ricorrente impugna l’ordinanza in Cassazione con due motivi. L’intimato non svolge attività difensiva e il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice applicato le tabelle della volontaria giurisdizione anziché quelle proprie del procedimento contenzioso. Il motivo è fondato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il procedimento camerale di equa riparazione ex legge n. 89/2001 va considerato quale procedimento di natura contenziosa. Da ciò deriva l’applicazione della tabella 12 allegata al d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, per la liquidazione di onorari e diritti dell’avvocato. Vengono richiamati, ex multis, i precedenti Cass. n. 16996 del 2018, Cass. n. 8818 del 2018, Cass. n. 4689 del 2018, Cass. n. 23187 del 2016 e Cass. n. 25352 del 2008.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice, pur accogliendo la domanda, non aveva liquidato le spese per l’assenza di opposizione della parte resistente. Anche questa censura è fondata.

La Corte afferma che la mancata opposizione del convenuto, nella specie desunta dalla contumacia, non giustifica di per sé la compensazione delle spese, quando l’attore sia stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Sono citati Cass. n. 23632 del 2013 e Cass. n. 22763 del 2013.

Il criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio. La soccombenza non è esclusa dal fatto che la parte, convenuta, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto fondata la pretesa prima insoddisfatta, così da rendere necessario l’accertamento giudiziale, come affermato da Cass. n. 5813 del 2023 e Cass. n. 13498 del 2018. Il ricorso è pertanto accolto su entrambe le censure, con cassazione dell’ordinanza e rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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