Accertamento societario definitivo per ragioni di rito e reddito di partecipazione (Cass. civ. Sez. V n. 6001 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di pregiudizialità tra il giudizio sull’accertamento del reddito percepito dalla società e quello sul reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa viene meno quando l’accertamento nei confronti della società diviene definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, ma a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società. In tali casi il socio può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria svolgeva una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, accertando redditi non dichiarati per gli anni dal 2009 al 2012 ed emettendo i correlati atti impositivi. Per il solo anno 2009 l’Ente impositore notificava a un socio, titolare del 50% delle quote, un avviso di accertamento con cui contestava un reddito di partecipazione di Euro 104.354,00. Il tentativo di concordato con adesione esperito dal contribuente restava infruttuoso.

Il socio impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che riuniva al suo ricorso quelli proposti dalla società. La CTR riduceva il reddito societario per gli anni dal 2010 al 2012; quanto al 2009, rilevava la tardività dell’opposizione della società e l’inammissibilità del suo ricorso, con conseguente definitività dell’accertamento, e rigettava il ricorso del socio, ritenendo che questi non potesse più utilmente impugnare l’atto relativo al reddito di partecipazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, con il primo mezzo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR confermato l’avviso che attribuiva un reddito di partecipazione in un anno in cui nessun reddito risultava accertato in capo alla società. Con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduceva la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ. e dell’art. 47 del D.Lgs. n. 917 del 1986, per avere il giudice del gravame fatto automaticamente discendere dall’inammissibilità del ricorso societario la definitività dell’accertamento anche nei confronti del socio.

La Corte, rilevata la connessione tra i due mezzi, li tratta congiuntamente e afferma che la definitività per ragioni di rito dell’accertamento del reddito societario non preclude al socio di far valere le proprie ragioni nel giudizio sul reddito di partecipazione. Il collegio richiama, mutatis mutandis, Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723.

Il principio di diritto enucleato è che il regime di pregiudizialità viene meno quando l’accertamento nei confronti della società diviene definitivo non per un accertamento giudiziale di fondatezza nel merito, ma per l’omessa impugnazione dell’atto impositivo o per vizi procedurali dell’impugnativa societaria. In tali ipotesi il socio può contestare non soltanto la mancata distribuzione degli utili, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.

La Corte osserva altresì che, per gli anni dal 2010 al 2012, la CTR aveva già ridotto l’ammontare del reddito societario rispetto alla quantificazione dell’Amministrazione, ricostruendolo sulla base della documentazione acquisita. Il ricorso è dunque accolto, la decisione impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché verifichi il reddito non dichiarato dalla società nel 2009 e il reddito di partecipazione eventualmente attribuibile al socio, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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