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Inammissibilità del ricorso per motivi generici e reiterati in Cassazione (Cass. pen. n. 18109 del 2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, in quanto tali motivi sono non specifici e soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve essere evidente e percepibile ictu oculi, essendo il sindacato di legittimità limitato a rilievi di macroscopica evidenza. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso che prospetta per la prima volta in sede di legittimità una diversa ricostruzione del fatto è non consentito, in quanto sollevato oltre i termini del principio devolutivo e implicante un vaglio di merito non effettuato nei gradi precedenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari con cui due imputati sono stati condannati per il reato di estorsione aggravata e continuata. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo imputato ha formulato quattro motivi incentrati sul concorso nella condotta del coimputato, sulla qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché estorsione, sull’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato ha dedotto due motivi relativi all’affermazione di responsabilità e alla sussistenza della medesima aggravante.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto basati su motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati o generici. In premessa, la Corte ha evidenziato che si verte in ipotesi di doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale.

La Corte ha rilevato che tutti i motivi erano privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo una mera riproduzione delle doglianze già formulate in appello. Il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi di gravame non può essere considerato una critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice di secondo grado, poiché le categorie della manifesta illogicità e della contraddittorietà non vengono elaborate nel testo, limitandosi a ripercorrere quanto già dedotto.

Quanto al merito, la Corte ha escluso ogni illogicità nella valutazione delle prove, ricordando che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. La conclusione circa l’insussistenza di base probatoria del preteso motivo scatenante della vicenda è stata ritenuta immune da critiche, così come la valutazione dell’illiceità della pretesa economica e della consumazione del reato nonostante il pagamento controllato, nonché la confutazione della derubricazione a ragion fattasi, fondata su una pretesa irrealistica o auto-assertiva.

La Corte ha altresì dichiarato non consentito il motivo del primo ricorrente che, per la prima volta in sede di legittimità, aveva incentrato la propria difesa sulla qualifica del coimputato come falsus procurator o mediatore eccedente il mandato, trattandosi di questione nuova che implica un vaglio del fatto non avvenuto nei gradi precedenti. Adeguata è stata ritenuta la motivazione sull’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la cui sussistenza non è esclusa dall’atteggiamento dialettico della vittima, essendo significativo il riferimento a consorterie criminali connotate da capacità intimidatoria.

Infine, la Corte ha ritenuto non consentito il motivo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modifiche nella legge n. 125/2008. All’inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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