Prededucibile il credito del professionista solo se prestazione funzionale al concordato (Cass. civ. Sez. I n. 6061 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura. Tale funzionalità deve contribuire con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Il riconoscimento della prededuzione non discende dunque de plano dalla sola prestazione professionale, ma esige un accertamento effettivo del requisito di funzionalità.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società proponeva opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato. Il professionista aveva assistito la società nella fase di ammissione al concordato preventivo, svolgendo attività di consulenza protrattasi sino all’udienza di ammissione e, successivamente, sino alla comunicazione della revoca e della declaratoria di fallimento. Il giudice delegato aveva riconosciuto il credito in via privilegiata, ma non in prededuzione.

Il Tribunale di Macerata, decidendo sull’opposizione, accoglieva l’impugnazione e ammetteva i crediti in prededuzione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui i crediti del professionista sorti in funzione del concordato rientrano de plano tra quelli prededucibili. Il fallimento impugnava il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall., per contraddittorietà della motivazione: il Tribunale aveva dapprima enunciato la necessità di una valutazione sulla funzionalizzazione della prestazione da apprezzarsi ex ante, salvo poi affermare l’ammissibilità de plano della prededuzione. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il decreto impugnato, pur richiamando in apertura il requisito della funzionalizzazione, non ha svolto alcun accertamento in tal senso e cade in una irrimediabile contraddizione argomentativa tra l’affermazione iniziale e quella successiva circa l’ammissibilità automatica della prededuzione. Quest’ultima è frontalmente contraria ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, secondo cui il credito del professionista è prededucibile se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato. Nella specie tale accertamento è mancato.

Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1460 cod. civ. e sull’erronea declaratoria di inammissibilità delle eccezioni di inadempimento, è dichiarato inammissibile, perché non censura adeguatamente la ratio decidendi fondata sul giudicato endofallimentare formatosi sull’ammissione del credito. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e impone la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo esame e pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *