Espulsione dello straniero e giudizio di opposizione: nessuna sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. I n. 6572 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice non ha alcun obbligo di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando lo straniero abbia nel frattempo presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale. L’accertamento sulle condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno separatamente invocato non si pone in rapporto di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione. La verifica del diritto dello straniero a permanere sul territorio nazionale, sotto il profilo della inespellibilità per vincoli familiari, resta affidata all’accertamento di fatto del giudice di pace, che deve escludere l’applicabilità dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 in presenza di una radicale mancanza del requisito della convivenza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Siena avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto e notificatogli nel marzo 2023. A fondamento dell’opposizione deduceva di essere coniugato con una cittadina italiana e di essere entrato in Italia con regolare visto per motivi di famiglia, contestando la sussistenza dei presupposti dell’espulsione.
Il Giudice di Pace respingeva il ricorso. Rilevava che la coniuge, escussa dai carabinieri, aveva dichiarato di non aver mai convissuto stabilmente con l’opponente e di aver interrotto i rapporti con lui dal dicembre 2021, sicché egli non rientrava tra i soggetti destinatari della protezione di cui all’art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale ordinanza lo straniero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico mezzo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., oltre che degli artt. 6 e 7 CEDU. Sosteneva l’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato, la violazione del diritto di difesa e il potere-dovere del giudice di pace di verificare la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione.
Il ricorrente evidenziava altresì di aver chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e che, pendente il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, era stata sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura.
La Corte ha dichiarato il motivo non fondato, muovendo da un rilievo preliminare. Ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui, se lo straniero presenta domanda di protezione internazionale dopo la notifica del decreto di espulsione, il giudice dell’opposizione non ha alcun obbligo di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., perché l’accertamento sull’esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato non si pone in nesso di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione. A sostegno richiama, tra le altre, Sez. 6-1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018, Sez. 6-1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018, Sez. 6-1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016, Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007.
Quanto alla dedotta inespellibilità per violazione del diritto alla vita familiare, la Corte ha osservato che il giudice di pace ha svolto un accertamento di fatto sulla mancanza radicale del requisito della convivenza, tale da escludere l’applicabilità dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 invocato. Il ricorso è stato dunque rigettato. La Corte ha dato atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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