Compensi ai domiciliatari non integrano l’autonoma organizzazione Irap (Cass. civ. Sez. V n. 6213 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, non è integrato dai compensi che il professionista corrisponda ai colleghi per le domiciliazioni in procedimenti fuori foro né dal compenso versato al commercialista per l’assistenza contabile e fiscale. Si tratta di prestazioni strettamente connesse all’esercizio dell’attività professionale, che esulano dall’assetto organizzativo dello studio e non realizzano quel quid pluris di capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla produttività del solo lavoro intellettuale. L’accertamento del requisito spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da congrua motivazione. Nel giudizio di rimborso l’onere probatorio grava sul contribuente, ma il giudice d’appello può rilevare l’inidoneità dei motivi di gravame a scalfire le risultanze di primo grado.

Il Fatto

Un avvocato presentava istanza di rimborso Irap per l’anno 2014. A sostegno deduceva che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito prova dello svolgimento, da parte sua, di un’attività professionalmente organizzata, avendo egli corrisposto solo modesti compensi o rimborsi ad alcuni colleghi domiciliatari in procedure fuori foro, oltre al compenso del commercialista per l’assistenza contabile e fiscale.

La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso il diniego erariale. La commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che l’atto di appello era deficitario sul piano della critica alla decisione di primo grado e che i compensi per le domiciliazioni non sono indicativi del presupposto impositivo. L’amministrazione ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. I giudici d’appello non si sarebbero attenuti ai principi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul presupposto impositivo, violando la regola di riparto dell’onere probatorio, che in materia di rimborso grava interamente sul contribuente.

La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12108 del 2009, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, superando la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Mutuando il principio alle professioni liberali, si è affermato che l’Irap colpisce una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e un reddito contenente una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa esterna. Rileva il surplus di attività agevolato dalla struttura che coadiuva e integra il professionista, rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.

Nel caso concreto la C.T.R. ha accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza dei soli compensi, neppure elevati, riconosciuti ai domiciliatari e al commercialista. L’appello erariale non aveva aggiunto elementi idonei a corroborare il presupposto impositivo. La sentenza impugnata si è dunque conformata ai richiamati principi e non ha violato le regole sul riparto dell’onere della prova, essendosi appuntata sull’idoneità dei motivi di gravame a scalfire le risultanze di primo grado.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non si dà luogo alla condanna al pagamento del cd. doppio contributo, trattandosi di pubblica amministrazione patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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