Motivi di ricorso generici e vizio di motivazione inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 6237 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui si denuncia l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione non esaminata in primo grado è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indica in quale atto e in quale sede processuale la questione sia stata riproposta, non emergendo dalla sentenza impugnata l’avvenuta reiterazione. La parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, ma ha quello di reiterare le domande ed eccezioni non accolte. È inoltre inammissibile, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il motivo di ricorso che deduca il vizio di motivazione nella formulazione anteriore alla riforma, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla violazione del minimo costituzionale o all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Il Fatto

Una società riceve una cartella erariale per il pagamento di imposte, sanzioni e interessi relativi a una annualità, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, per omesso o carente versamento dell’Iva.

La società impugna l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che annulla la cartella. L’Agenzia delle entrate propone appello e la Commissione tributaria regionale lo accoglie, ritenendo che l’amministrazione non fosse tenuta all’invio della comunicazione di irregolarità e che, in ogni caso, la comunicazione risultasse inviata. La società ricorre quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su punti essenziali. La Corte corregge la qualificazione del vizio, rilevando che il motivo va sussunto nell’omessa pronuncia e non nell’error in iudicando, senza che l’erroneo richiamo al n. 3 anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. ne comporti l’inammissibilità.

Il motivo è tuttavia inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente aveva l’obbligo di indicare in quale atto la questione fosse stata sollevata. Se dalla sentenza emerge che la questione aveva costituito ragione di ricorso avverso la cartella, ciò attiene al primo grado; non emerge invece se le domande non esaminate siano state riproposte in appello.

La Corte richiama il principio per cui la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, ma ha quello di reiterare le domande ed eccezioni non accolte per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6550 del 2013, n. 9889 del 2016, n. 9265 del 2021, n. 25876 del 2024). Era onere della ricorrente indicare se e in quale atto la questione fosse stata riproposta.

Il secondo motivo, che denuncia l’insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. La sentenza è stata pubblicata il 4 febbraio 2019 e trova applicazione la nuova formulazione introdotta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, in vigore dall’11 settembre 2012. Non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. o all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014).

Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972, è infondato: la commissione regionale ha inquadrato la fattispecie nella mera divergenza tra quanto dichiarato e quanto versato, ritenendo non dovuta la comunicazione, che in ogni caso risultava notificata. Il quarto motivo è infondato per le stesse ragioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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