Interessi moratori su compensi professionali nel fallimento imponibili come lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. 5 n. 16178 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, compresi gli interessi legali, costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui maturano. Tale principio di attrazione si applica anche agli interessi maturati su crediti per prestazioni professionali rese in una procedura fallimentare, quando il credito principale non sia oggetto del concorso ma sia sorto in occasione dello stesso e abbia natura prededucibile. La sospensione del decorso degli interessi prevista dall’art. 55 l. fall. opera solo all’interno del concorso e non si estende ai rapporti tra il singolo creditore e il fallito al di fuori di esso. Ne consegue che, per il principio di cassa, gli interessi sono tassabili come reddito di lavoro autonomo nel momento in cui vengono percepiti, con obbligo del sostituto d’imposta di operare la ritenuta alla fonte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno 2009, somme non dichiarate da un professionista, relative a due fatture emesse per consulenze prestate in una procedura fallimentare. L’Ufficio contestava la mancata dichiarazione di una somma complessiva, comprensiva di importi corrisposti a titolo di interessi e di somme che il contribuente asseriva di non aver incassato. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, escludeva la natura di interessi moratori delle somme, qualificandole come indennizzo e negandone la tassabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia, ravvisando la violazione dell’art. 6, comma 2, TUIR da parte della sentenza impugnata. Il principio espresso dalla norma è quello dell’attrazione degli interessi nella categoria reddituale del credito principale: gli interessi moratori e di dilazione, maturati su un onorario professionale, non possono che essere qualificati come reddito di lavoro autonomo.
La Suprema Corte ha chiarito che la questione non attiene all’applicazione dell’art. 55 l. fall., norma che disciplina gli effetti del fallimento sui debiti pecuniari e che sospende il decorso degli interessi solo all’interno del concorso. Tale sospensione non si estende ai rapporti correnti tra il singolo creditore e il fallito per crediti sorti in occasione della procedura. Nel caso di specie, trattandosi di crediti per prestazioni professionali rese nel corso del fallimento, gli stessi hanno natura prededucibile e, pertanto, gli interessi continuano a maturare. La regola della sospensione non opera neppure per i crediti assistiti da privilegio generale.
In ragione del carattere accessorio del credito per interessi, la Corte ha precisato che il deposito della domanda di ammissione comporta l’interruzione permanente della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., con effetti estesi anche al credito per interessi. La tassazione degli interessi, per il principio di cassa, avviene nel momento della loro effettiva percezione. Il curatore fallimentare, quale sostituto d’imposta, è tenuto a operare la ritenuta d’acconto sull’importo degli interessi corrisposti, in quanto accessori al compenso, con conseguente responsabilità solidale tra sostituto e sostituito in caso di omissione.
Quanto al ricorso incidentale condizionato del contribuente, la Corte ne ha affermato l’ammissibilità, pur ritenendolo infondato. In relazione alla dedotta violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui, per i tributi non armonizzati e nella disciplina antecedente all’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale preventivo sussiste solo se espressamente previsto. Nel caso di specie, riguardando l’accertamento tributi non armonizzati quale l’IRPEF, la relativa omissione non incide sulla validità dell’avviso.
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Nota della Redazione
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