L’avviso di accertamento per relationem non richiede l’allegazione del documento richiamato (Cass. civ. Sez. 5 n. 5461 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti in esso richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. Non è nullo l’avviso motivato tramite rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell’atto e non a quello della sua motivazione. Gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, senza che tale produzione svolga funzione integrativa dell’avviso.

Il Fatto

A seguito di un riscontro tra i ricavi dichiarati da una società in accomandita semplice e i dati comunicati dalla compagnia di assicurazione mandante, emersero maggiori ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2014. L’Ufficio notificò alla società e ai soci distinti avvisi di accertamento, fondati sulle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, senza allegare la comunicazione proveniente dal terzo ma richiamandone il contenuto.

I contribuenti impugnarono gli atti e la Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi, ritenendo che l’atto impositivo fosse affetto da difetto di motivazione per mancata allegazione della documentazione richiamata. L’appello dell’Agenzia fu rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che confermò l’annullamento degli avvisi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. La pronuncia della Corte territoriale, pur sintetica, esibisce una motivazione effettiva e supera il vaglio del c.d. minimo costituzionale di cui alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, rendendo intellegibile l’iter logico-giuridico seguito.

Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia su censure di appello. La Corte territoriale ha offerto esplicita risposta alle doglianze dell’Ufficio, sostenendo, sia pure in modo non condivisibile, che la motivazione dell’avviso esigesse l’allegazione degli atti richiamati e non prima partecipati al contribuente.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte richiama il proprio costante orientamento, in forza del quale l’Amministrazione non è tenuta ad allegare all’avviso i documenti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale. La mancata allegazione non incide sulla validità dell’atto, attenendo al piano probatorio e potendo i documenti essere prodotti in giudizio, anche in appello, ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come affermato da Cass. n. 34906 del 2024 e da Cass. n. 16625 del 2025.

Il giudice d’appello, trincerandosi dietro l’inesistente esigenza di allegazione, ha pretermesso di verificare se la motivazione dell’avviso, mediante il richiamo al contenuto essenziale della comunicazione della compagnia di assicurazione, fosse idonea a porre il contribuente nelle condizioni di comprendere l’attività d’indagine compiuta e i relativi esiti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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