Notifica a mezzo posta perfezionata solo con avviso ricevimento C A D (Cass. civ. Sez. V n. 6322 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo o processuale a mezzo del servizio postale, quando l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non è sufficiente, a tal fine, la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della C.A.D. impedisce dunque di ritenere ritualmente concluso il procedimento notificatorio.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo del proprio motoveicolo e gli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento e dall’avviso di accertamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso.

La C.T.R. della Lombardia, in riforma della decisione, aveva riconosciuto l’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo e aveva ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di accertamento. Secondo il giudice di appello, erano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con cui era stata data notizia del tentativo di notifica, senza che rilevasse la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione su un punto decisivo e la violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di tecnica del ricorso. I motivi, pur privi di rubrica riconducibile ai vizi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sono stati comunque ritenuti inequivocabilmente ascrivibili ai numeri 3) e 5) della disposizione, con conseguente rispetto del canone di vincolatività della critica. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 17931 del 24.07.2013 e, tra le altre, Sez. 5 n. 12690 del 23.05.2018.

Nel merito, il primo profilo del primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La sentenza impugnata non aveva omesso di considerare né di motivare l’assenza in atti dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata: aveva anzi affermato che quella produzione era ultronea, ritenendo sufficiente, per il perfezionamento, la spedizione della raccomandata informativa e il decorso di dieci giorni dal suo invio.

Fondati sono invece il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo. Essi censurano proprio la falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 140 cod. proc. civ. in ordine alla prova del perfezionamento, avendo la C.T.R. escluso la necessità di produrre l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata.

La Corte recepisce integralmente il principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 15.04.2021: la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone, può essere fornita dal notificante solo con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La sola prova della spedizione non basta, in un’ottica di interpretazione orientata agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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