Domande riconvenzionali ammissibili in assenza di contraddittorietà con l’eccezione di legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. III n. 6349 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, resistendo alla domanda principale, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a un determinato titolo negoziale può validamente proporre domande riconvenzionali fondate su un titolo distinto, benché collegato al primo. Non sussiste alcuna contraddittorietà tra l’eccezione e le domande riconvenzionali quando queste ultime riguardino obblighi che l’attore abbia assunto direttamente nei confronti del convenuto. Il giudice di merito, accertata la complessità soggettiva e oggettiva degli accordi collegati, può riconoscere l’ammissibilità delle domande riconvenzionali e la loro parziale fondatezza. È inammissibile in cassazione la censura che, per la prima volta, proponga una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, senza attingere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società concedeva in godimento la propria azienda a una imprenditrice, in attesa della definizione dell’accordo di cessione delle quote sociali, originariamente concluso tra i soci della medesima società e la stessa imprenditrice. Il rapporto, articolato in più pattuizioni collegate, si interrompeva e il socio accomandante agiva per la restituzione degli importi ricevuti per la cessione delle quote.
La società, convenuta, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del corrispettivo delle quote, non essendo essa titolare delle quote stesse, e proponeva domande riconvenzionali per il pagamento dei canoni di affitto d’azienda e il rimborso delle spese di adeguamento dei locali. Il giudice di primo grado riteneva tardive le riconvenzionali; la Corte d’appello, in parziale riforma, le dichiarava tempestivamente proposte e parzialmente fondate, condannando l’imprenditrice al pagamento dei canoni fino al 31 dicembre 2006. Proponeva allora ricorso per cassazione la soccombente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità delle domande riconvenzionali per contraddittorietà con l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva. Il motivo è infondato. La società, non disponendo delle proprie quote, non poteva assumere la veste di cedente: di qui la correttezza del riconoscimento del difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del prezzo delle quote.
Diverso è il piano delle riconvenzionali, che attengono ad obblighi assunti direttamente dall’imprenditrice nei confronti della società, la quale aveva validamente concesso il godimento dell’azienda e sostenuto spese nell’interesse della controparte. La complessità soggettiva e oggettiva degli accordi collegati esclude la dedotta contraddittorietà tra l’eccezione e le domande riconvenzionali.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., sostenendo che la risoluzione consensuale del 1° luglio 2006 avrebbe dovuto far cessare gli obblighi alla medesima data, e non al 31 dicembre 2006. Il motivo è inammissibile: la ratio decidendi della condanna risiedeva nel carattere incontestato del debito per i canoni fino al 31 dicembre 2006, senza offerta di prova del pagamento. La mancata impugnazione di tale ratio rende la censura inidonea allo scopo.
Con il terzo motivo, subordinato, si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata dimostrazione, da parte della società, dell’avvenuto pagamento dei canoni al locatore dell’immobile aziendale. Il motivo è inammissibile: il carattere pacifico della circostanza che il canone di affitto d’azienda comprendesse anche la quota dovuta al locatore comportava un implicito riconoscimento che l’adempimento di tali oneri fosse rimesso alla società, con la conseguente presunzione del regolare adempimento in difetto di contestazioni del locatore. La censura si risolve in una rilettura nel merito non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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