Legittimazione all’impugnazione dello stato passivo e diritti reali sui beni del fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 13320 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l.fall. è ricollegata alla sussistenza di concorrenti ragioni di credito dell’impugnante; ne è privo chi non sia creditore della società fallita. Il titolare di diritti reali sui beni del fallimento non ha interesse a contrastare le ragioni di credito dei concorrenti, bensì a separare i beni di cui si assume titolare dalla massa attiva. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, configurandosi come “non motivo”. La proposizione di un ricorso senza la normale diligenza necessaria ad acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione costituisce abuso del diritto di impugnazione, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Alcuni soggetti, tra cui il titolare di quote della società dichiarata fallita e i titolari di un fondo patrimoniale oggetto di azione revocatoria da parte della curatela, proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento, sia per ottenere l’ammissione tardiva di un credito, sia per impugnare l’ammissione del credito di un agente della riscossione, eccependone la prescrizione.
Il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile il gravame per difetto dello status di creditori degli impugnanti e rigettava nel merito la domanda di opposizione del creditore istante, ritenendo il credito non provato e il fallimento estraneo all’obbligazione. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi relativi alla violazione degli artt. 98, 93, 95 e 96 l.fall. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per difetto di specificità, sia perché contrario all’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito in relazione alla sussistenza del credito. Parimenti inammissibili sono risultati il primo e il secondo motivo nella parte in cui deducevano la prescrizione dei crediti dell’agente della riscossione, trattandosi di questione estranea alla ratio decidendi del decreto impugnato.
Quanto alla dedotta legittimazione basata sulla titolarità di quote sociali e di beni in un fondo patrimoniale, la Corte ha chiarito che la legge ricollega il diritto all’impugnazione del credito alla sussistenza di concorrenti ragioni di credito dell’impugnante. Il titolare di diritti reali sui beni del fallimento non ha interesse a contrastare le ragioni di credito dei concorrenti, ma deve agire per la separazione dei beni dalla massa attiva. Tale questione è stata altresì ritenuta estranea alla ratio decidendi, poiché il Tribunale aveva escluso la titolarità di crediti in capo a tutti i ricorrenti.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 98 l.fall. e degli artt. 183 e 91 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile in quanto non si confrontava con la ratio decidendi incentrata sul principio di soccombenza, costituendo pertanto un “non motivo”, in conformità ai precedenti giurisprudenziali citati (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di un importo ulteriore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato i presupposti per la responsabilità aggravata, attesa la palese inammissibilità dei motivi. Ha richiamato a tal fine il principio per cui la proposizione di un ricorso senza la normale diligenza costituisce abuso del diritto di impugnazione (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n. 18512/2020).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.