Responsabilità dell’institore per le emissioni nocive e interessi compensativi (Cass. civ. Sez. III n. 6351 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di litisconsorzio facoltativo tra coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno soltanto di essi, la mancata riassunzione nel termine dell’art. 305 cod. proc. civ. non impedisce la prosecuzione del processo verso i litisconsorti non colpiti dall’evento interruttivo. L’institore risponde personalmente del danno cagionato dalle emissioni illecite dell’impresa, perché i suoi poteri si presumono generali ex art. 2204 cod. civ. e comprendono le decisioni necessarie a impedire il fenomeno dannoso. La contestazione globale dell’entità del danno devolve al giudice d’appello anche la questione del danno da ritardo: gli interessi compensativi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma una mera modalità liquidatoria del debito di valore, non configurabile in via automatica.
Il Fatto
I proprietari di immobili situati in un quartiere prossimo a un grande stabilimento siderurgico hanno agito per il risarcimento dei danni subiti per la diffusione, protrattasi per anni, di polveri di minerali e carbone. La domanda è stata rivolta anche nei confronti del soggetto che, nel periodo considerato, rivestiva le funzioni di direttore e gestore dello stabilimento.
Il giudice di primo grado e, in sede di appello, la Corte d’appello di Lecce hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per la compromissione delle facoltà di godimento degli immobili. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi, lamentando questioni processuali, di competenza, di responsabilità personale e di quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la mancata estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stata disposta, dopo l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, l’interruzione nei confronti di tutti i condebitori solidali. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando la lettura della domanda originaria: gli attori avevano fondato l’azione su un illecito posto in essere da persone fisiche oltre l’oggetto sociale, con conseguente natura facoltativa del litisconsorzio e scindibilità delle posizioni processuali.
Il secondo motivo contestava la legittimità della decisione di primo grado, resa da un giudice monocratico anziché dal tribunale in composizione collegiale, per la pretesa riconducibilità della controversia alle sezioni specializzate in materia d’impresa. La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, poiché gli atti attribuiti al ricorrente erano stati qualificati come condotte di reato, irriconducibili all’attuazione dell’oggetto sociale.
Con il terzo motivo si deduceva che le conseguenze dannose non erano state allegate e che la motivazione era solo apparente. La Corte ha accertato dall’atto introduttivo l’indicazione delle circostanze relative alla compromissione della qualità della vita, e ha confermato il criterio della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., commisurato a una percentuale del valore degli immobili.
Quanto alla responsabilità personale dell’institore, la Corte ha ribadito la presunzione di generalità dei suoi poteri, precisando che l’estinzione del reato per prescrizione non incide sulla responsabilità civile per le conseguenze dannose delle emissioni. Ha invece accolto il quinto motivo: contestata in appello l’entità complessiva del danno, la questione degli interessi compensativi era stata erroneamente ritenuta coperta da giudicato interno. Gli interessi, in quanto modalità liquidatoria del debito di valore, non spettano in via automatica, dovendo il creditore provare il danno da ritardo.
Nota della Redazione
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