Insubordinazione e licenziamento: clausole collettive esemplificative, non tassative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6398 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del contratto collettivo che indicano le condotte idonee a giustificare il licenziamento non hanno carattere tassativo, ma esemplificativo: esse esprimono la scala valoriale assunta dalle parti sociali e vanno lette alla luce dell’art. 1365 c.c. Ne deriva che il giudice di merito, nel valutare la giusta causa ex art. 2119 c.c., non può arrestarsi di fronte alla tipizzazione contrattuale, ma deve accertare in concreto le modalità dell’insubordinazione e il suo grado di gravità. L’insubordinazione che si manifesti con condotte ingiuriose e minacciose verso i superiori costituisce un quid pluris, idoneo a far assurgere la condotta a un livello di gravità equiparabile alle “vie di fatto”. Resta fermo che la previsione di una sanzione conservativa non vincola il giudice, ma costituisce uno dei parametri per riempire di contenuto la clausola generale legale.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di servizi ambientali, era stato licenziato per giusta causa sulla base di due contestazioni disciplinari che gli addebitavano condotte di insubordinazione, offese e minacce verso i superiori, oltre alla recidiva. Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Tribunale, che rigettava la domanda; proponeva opposizione, parimenti rigettata.

La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame, annullava il licenziamento e condannava la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva ritenuto che il CCNL prevedesse l’insubordinazione come causa di licenziamento solo se seguita da “vie di fatto”, trattando quella previsione come tassativa. La ricorrente contestava questa lettura, invocando l’art. 1365 c.c., secondo cui l’enunciazione di un caso in contratto non esclude gli altri ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Il primo motivo è fondato. La Corte di cassazione afferma che le previsioni contrattuali indicative delle condotte idonee a giustificare il licenziamento sono soltanto esemplificative: esse delineano la scala valoriale da tenere presente ai fini dell’accertamento della giusta causa. È quindi astrattamente possibile individuare altre ipotesi di insubordinazione di gravità equivalente o analoga alle “vie di fatto”. La Corte territoriale, ritenendo quelle previsioni vincolanti in senso tassativo, non ha compiuto tale accertamento e non è stata conforme all’art. 1365 c.c.

Richiamando la nozione di insubordinazione come inosservanza della scala gerarchica (Cass. n. 9635/2016), la Corte distingue la mera mancata esecuzione di un ordine dalla condotta che si manifesti con comportamenti ingiuriosi e minacciosi. In questa seconda ipotesi si è in presenza di un quid pluris, che il giudice di merito è chiamato ad apprezzare, perché può far assurgere l’insubordinazione a un grado di gravità tale da essere equiparabile alle “vie di fatto” e integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c..

La Corte ribadisce che la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice: il giudizio di gravità e proporzionalità rientra nell’attività valutativa ex art. 2119 c.c., con riguardo agli elementi concreti della fattispecie (Cass. n. 16784/2020; Cass. n. 33811/2021). Parimenti, la previsione di una sanzione conservativa non impedisce di ritenere legittimo il licenziamento quando si accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o con elementi aggiuntivi, la sanzione espulsiva (Cass. n. 36427 del 2023).

Il secondo motivo è inammissibile: la sottrazione del foglio non integra le “vie di fatto”, che richiedono uno scontro fisico, escluso dai giudici di merito e non decisivo. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per rinnovare la valutazione della gravità delle condotte.

Nota della Redazione

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