Contributo di solidarietà degli enti previdenziali privatizzati è illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2368 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, pur in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri a esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. È irrilevante che il diritto a pensione sia maturato dopo l’adozione del regolamento istitutivo, rilevando soltanto l’esistenza del potere di introdurre la prestazione patrimoniale. Il credito alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute ha natura restitutoria e non da prestazione previdenziale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già in godimento, nonché la restituzione degli importi trattenuti nel limite della prescrizione decennale. Il Tribunale ha accolto le domande del pensionato e la Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’ente previdenziale, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla illegittimità del contributo e sulla natura decennale del termine prescrizionale.
L’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. Il pensionato ha resistito con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto la definizione con il rito camerale, ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso, depositato quando il termine dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. era già decorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in modo conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.
Il punto decisivo è l’inesistenza del potere di imporre il contributo, in quanto ultra vires. Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato. Tali atti violano il principio del pro rata e integrano una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., riservata al legislatore. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che ha qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta per legge, e rileva che è la mancata copertura della previsione di legge a rendere illegittima la ritenuta.
È irrilevante che il diritto a pensione sia maturato dopo l’adozione del regolamento, poiché ciò che conta è l’esistenza o meno del potere dell’ente di introdurre la prestazione patrimoniale. Per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, con esclusione delle modifiche in peius introdotte da atti degli enti prima dell’attenuazione del pro rata. Per i trattamenti liquidati dal 2007 trova applicazione la medesima norma nella formulazione dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La disposizione invocata disciplina in termini generali la prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni, mentre l’obbligazione dedotta in giudizio trova titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute, giusta gli artt. 2033 e seguenti cod. civ. Si tratta di un credito restitutorio e non di un credito da prestazione, con applicazione del termine decennale.
Nota della Redazione
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