Sulla rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. le spese di lite non sono un effetto automatico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5424 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario deve provvedere sulle spese del processo di secondo grado. Ove disponga la rimessione, non può limitarsi a condannare la parte alle spese del giudizio di primo grado come effetto automatico della dichiarazione di nullità, ma deve verificare se emergano elementi idonei a stabilire a chi attribuire l’irregolarità che ha dato luogo al rinvio. In difetto di tale valutazione, la statuizione sulle spese del primo grado viola l’art. 91 cod. proc. civ., che le condiziona alla soccombenza nella sentenza che chiude il processo.
Il Fatto
Un lavoratore aveva agito in giudizio contro il Comune per ottenere il ripristino dello stato giuridico e la ricostruzione della posizione previdenziale per il periodo compreso tra il 1999 e il 2010. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello, investita del gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del ricorso introduttivo e omessa integrazione del contraddittorio dell’INPS, ritenendo necessario l’intervento dell’ente previdenziale quale diretto interessato all’accertamento. La Corte distrettuale rimetteva quindi gli atti al primo giudice e condannava il lavoratore al pagamento delle spese processuali del primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dal lavoratore. Con il primo motivo, egli censurava l’interpretazione data dalla Corte d’Appello all’accordo transattivo stipulato nel 2017, sostenendo che tale accordo non riguardasse il ripristino dello stato giuridico ma solo il risarcimento dei danni per gli stipendi non percepiti. Sul punto, la Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui l’interpretazione degli atti negoziali costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Il ricorrente, infatti, aveva proposto una diversa lettura dell’accordo senza specificare quale criterio ermeneutico fosse stato violato. Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente riprodotto il contenuto integrale della transazione, non bastando il riferimento alla sua mera produzione in giudizio.
Con il secondo motivo, il lavoratore lamentava la condanna alle spese processuali del primo grado disposta nonostante la remissione degli atti al giudice di prime cure. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, enunciando il principio secondo cui il giudice d’appello che rinvii la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio deve provvedere sulle spese del processo di secondo grado, ma può decidere anche su quelle di primo grado solo ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi attribuire l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione. Nel caso di specie, la Corte distrettuale si era limitata a una condanna alle spese quale effetto automatico della dichiarazione di nullità del processo, senza esprimere alcuna valutazione in ordine agli elementi idonei a individuare la parte responsabile dell’irregolarità.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo, revocando la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e confermando nel resto la sentenza impugnata, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante l’accoglimento solo parziale del ricorso.
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Nota della Redazione
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