Querela di falso, visto del P.M. e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 6505 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di querela di falso l’omesso avviso al pubblico ministero integra una nullità rilevabile d’ufficio, ma l’accertamento del giudice del merito circa l’avvenuta apposizione del visto del pubblico ministero costituisce fatto processuale oggettivo, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da adeguata motivazione. L’eventuale errore percettivo del giudice in ordine a tale apposizione non è censurabile con il ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere, al più, mediante la revocazione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. Il motivo che non coglie la ratio decidendi di inammissibilità del gravame è inammissibile, e il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle prove.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate proponendo, in via principale, querela di falso in relazione a un modello F24 presentato presso uno sportello bancario, contenente la dichiarazione di compensazione fra debiti erariali e un credito di imposta risultato inesistente all’esito delle verifiche.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio, con memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per omesso avviso al pubblico ministero, rilevabile d’ufficio ai sensi degli artt. 70, 71 e 221 c.p.c., contestando il fatto che la Corte d’appello aveva dato atto dell’avvenuta apposizione del visto del pubblico ministero.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il giudice del gravame aveva espressamente dato atto che dal fascicolo digitale emergeva in modo inequivocabile l’avvenuta presa visione del procedimento da parte del pubblico ministero, con apposizione del visto e assunzione delle relative determinazioni. La circostanza che tale visto non risultasse visibile nel fascicolo consultabile dalle parti è stata ritenuta irrilevante: decisivo è il fatto processuale oggettivo dell’avvenuta presa visione.

La Corte ha aggiunto che un eventuale errore percettivo del giudice d’appello sull’apposizione del visto non sarebbe censurabile in sede di legittimità, potendo essere fatto valere mediante il rimedio della revocazione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115, 116, 132 e 221 c.p.c., sostenendo la pacifica falsità del modello F24 e la motivazione apparente o contraddittoria della decisione. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, basata sull’inammissibilità del motivo di appello per mancata censura della motivazione del Tribunale.

La Corte ha inoltre escluso che le censure di merito potessero essere esaminate, risolvendosi nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione degli elementi istruttori, non sindacabili in cassazione. Ha richiamato l’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. — abrogato ma applicabile ratione temporis e sostanzialmente trasfuso nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c. — per escludere l’ammissibilità del motivo di omesso esame di fatti decisivi in caso di doppia decisione conforme di merito. La produzione della sentenza penale in memoria è stata infine giudicata inammissibile per violazione dell’art. 372 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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