La condanna penale dell’amministratore fa stato nel giudizio civile di liquidazione (Cass. civ. Sez. III n. 6504 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio civile risarcitorio avente ad oggetto la sola liquidazione del danno, la sentenza penale di condanna dell’amministratore e legale rappresentante di una società per lesioni colpose, divenuta irrevocabile, fa stato ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Il principio di immedesimazione organica non esclude, ma semmai affianca, la responsabilità personale del legale rappresentante: l’eventuale responsabilità concorrente dell’ente non priva di fondamento la domanda proposta contro la persona fisica. La parte che contesti la graduazione del concorso colposo ai sensi dell’art. 2055, ultimo comma, cod. civ. ha l’onere di reiterare in appello le istanze istruttorie disattese e di indicarle in modo specifico, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Due coniugi hanno agito in giudizio, nei confronti di un amministratore e legale rappresentante di una società consortile e della stessa società, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente occorso a uno di essi, del quale l’amministratore era stato ritenuto responsabile in sede penale.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda nei soli confronti dell’amministratore, condannandolo al risarcimento della metà del danno non patrimoniale, per un importo di oltre 463.000 euro, avendo ritenuto il danneggiato corresponsabile al cinquanta per cento. La Corte d’appello ha confermato. L’amministratore ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce di non poter essere chiamato a rispondere in sede civile, poiché l’unico responsabile sarebbe la società, per effetto del principio di immedesimazione organica. La Corte rigetta la censura rilevando che in sede penale è stata riconosciuta la responsabilità personale dell’amministratore — unico imputato, con sentenza di condanna per lesioni colpose il cui passaggio in giudicato è pacifico — e che questi è stato in quella sede condannato anche al risarcimento, da liquidarsi in separato giudizio.

Pertanto tale decisione fa stato nel presente giudizio civile ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La responsabilità personale del ricorrente non è revocabile in dubbio, trattandosi di giudizio avente ad oggetto esclusivamente la liquidazione del danno.

La Corte sottolinea che ciò vale anche a prescindere dall’eventuale responsabilità concorrente della società rappresentata, che era stata anzi espressamente esclusa dal giudice di primo grado e il cui accertamento non risulta specificamente censurato. I precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente, lungi dal confortarlo, confermano la possibilità di una responsabilità dell’ente unitamente a quella del legale rappresentante, senza affermare che tale eventuale concorrenza escluda quella personale del rappresentante.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’applicazione dell’art. 2055, ultimo comma, cod. civ., assumendo che erano stati articolati mezzi di prova per dimostrare una diversa graduazione della colpa. La censura è dichiarata inammissibile, perché lo stesso ricorrente riconosce di non avere reiterato in appello le istanze istruttorie disattese, essendovi provveduto solo la società, e perché difetta di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo richiamato in modo puntuale il contenuto delle istanze.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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