Motivazione apparente e presunzione di distribuzione degli utili occulti (Cass. civ. Sez. V n. 6747 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, la sentenza d’appello che, in tema di utili occulti di società a ristretta base partecipativa, affermi la presunzione di distribuzione in favore di tutti i soci senza indicare i documenti ritenuti persuasivi né le ragioni del convincimento. Non assolve l’obbligo di motivazione il generico rinvio alle argomentazioni di prime cure, ove manchi un rinvio virtuoso che dia conto dell’esame e della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. L’impossibilità di individuare la ratio decidendi, rispetto alla pretesa erariale e all’opposta tesi difensiva, rende la motivazione meramente apparente e ne comporta la cassazione con rinvio.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria accertò a carico del contribuente un maggior reddito ai fini Irpef per l’anno 2012, sul rilievo di utili occulti in capo a una società a ristretta base partecipativa, emersi all’esito di un procedimento penale. La società risultava partecipata da quattro soggetti, ma l’Ufficio riteneva che solo due fossero gli effettivi gestori.

Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni. L’appello erariale fu parzialmente accolto: i giudici regionali ritennero irrilevante il dato numerico dei soci, valorizzando la solidarietà e complicità nelle decisioni come base della presunzione di distribuzione, e rideterminarono la pretesa in misura corrispondente alle quote nominali del contribuente. Questi ha proposto ricorso per cassazione; l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale denunzia omessa e contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la sentenza non avrebbe considerato la propria estraneità alla gestione societaria. L’Agenzia, con il primo motivo del ricorso incidentale, deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per non aver esplicitato le ragioni dell’estensione della base partecipativa a tutti i quattro soci. I due motivi, osserva la Corte, si appuntano sulla medesima parte della decisione e possono essere esaminati congiuntamente.

Il Collegio richiama la nozione consolidata di difetto di motivazione: esso ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e diritto, non illustra le ragioni e l’iter logico seguito, ovvero non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento (Cass. n. 30178/2023; Cass. n. 5335/2018; Cass. n. 2876/2017). La sanzione colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione, ma anche quelle con motivazione perplessa o incomprensibile (Cass. Sez. U. n. 8053/2014) e quelle in cui la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le basi della decisione e il percorso logico (Cass. n. 4448/2014; Cass. Sez. U. n. 22232/2016).

Nel caso di specie l’Ufficio aveva posto a base dell’avviso la presunzione semplice dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, documentando che solo due partecipi erano effettivi gestori; il contribuente aveva prodotto documentazione a sostegno della propria estraneità. A fronte di tali contrapposte posizioni, la sentenza d’appello si è limitata ad affermare la condivisione delle argomentazioni dei giudici di prime cure e a richiamare i documenti presentati, definendoli di produzione giudiziale.

Secondo la Corte, una tale asserzione non è idonea a far comprendere le ragioni del convincimento: non vi è alcuna indicazione autosufficiente sui documenti ritenuti persuasivi e sul perché. Il generico richiamo alla pronuncia di primo grado non integra il rinvio virtuoso richiesto da Cass. n. 22022/2017, che consenta di appurare la condivisione della decisione previa specifica considerazione delle allegazioni difensive, delle prove e dei motivi di appello. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese; assorbito il secondo motivo incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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