Valida la procura nativa digitale nel processo tributario cartaceo e la facoltà di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15207 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, anche quando l’atto introduttivo sia depositato in modalità cartacea ratione temporis consentita, è valida la procura alle liti conferita su un documento informatico “ab origine digitale”, sottoscritto con firma digitale sia dalla parte sia dal difensore, a condizione che il ricorrente depositi la stampa del documento e ne attesti la conformità all’originale, esercitando il potere conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto solo facoltativamente impugnabile, sicché la mancata opposizione non determina conseguenze pregiudizievoli definitive: il contribuente, onerato dell’impugnazione della successiva iscrizione quale atto tipico ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, può contestare l’iscrizione “a tutto tondo”, deducendo anche vizi propri degli atti prodromici. È invece inefficace il disconoscimento generico e immotivato della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due iscrizioni ipotecarie, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e delle comunicazioni preventive. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva dimostrata la notifica dei preavvisi di iscrizione ipotecaria e dichiarava preclusa la contestazione delle iscrizioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha escluso l’invalidità della procura alle liti, ravvisando la natura di mero refuso nell’attestazione di conformità che richiamava l'”atto analogico originale”. L’attestazione di conformità, apposta sul retro della copia cartacea, è idonea a comprovare l’estrazione della copia dall’originale digitale.

Con riguardo al preavviso di iscrizione ipotecaria, la Corte enuncia che la sua impugnazione costituisce “una mera facoltà e non un onere”: la mancata opposizione non determina la definitività della pretesa, poiché l’atto tipico da impugnare è la successiva iscrizione. Il contribuente che impugna l’iscrizione può far valere tutte le contestazioni, compresa l’omessa notifica degli atti prodromici.

La Corte ha inoltre dichiarato l’omessa motivazione della sentenza impugnata, che aveva presupposto la regolare notifica dei preavvisi senza vagliare le deduzioni del contribuente, e la omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza territoriale del concessionario. Ha infine ritenuto inidoneo il disconoscimento delle copie, poiché generico e privo di elementi circostanziali. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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