Contraddittorio endoprocedimentale tributario e presunzioni bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 9690 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario c.d. “a tavolino”, per i tributi armonizzati l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale ha valenza generalizzata, ma la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che, in esito al confronto, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso (c.d. prova di resistenza), non essendo sufficiente un’opposizione meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo sussiste esclusivamente se previsto da una specifica norma. In tema di presunzioni bancarie, il versamento su conto corrente nazionale proveniente da un conto estero detenuto in un Paese a fiscalità privilegiata non integra un mero giroconto irrilevante ai fini reddituali, gravando sul contribuente l’onere di vincere la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.L. n. 78/2009. Nel processo tributario, in regime di facoltatività del processo telematico, le parti possono utilizzare la modalità telematica in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010, emessi all’esito di indagini finanziarie che avevano coinvolto anche il legale rappresentante, i suoi familiari e una società amministrata dal medesimo. Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in riforma parziale, annullava gli avvisi limitatamente alla parte di maggior reddito riferibile ai versamenti operati sui conti correnti della società riconducibile al legale rappresentante, confermando le restanti riprese. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Richiamando le Sezioni Unite n. 21271/2025, la pronuncia ha ribadito che, per i tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio ha valenza generalizzata, ma la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, la contribuente non aveva fornito la c.d. prova di resistenza, non avendo indicato fatti specifici che avrebbero potuto condurre a un esito favorevole, avendo anzi ammesso di non poter giustificare le movimentazioni contestate. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Il secondo motivo, concernente la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, è stato parimenti rigettato. La Corte ha escluso che il trasferimento di una somma da un conto estero acceso nel Principato di Monaco a un conto nazionale potesse configurarsi come mero giroconto fiscalmente irrilevante. Pur ammettendo che il giroconto tra conti del medesimo soggetto supera la presunzione legale, la Corte ha precisato che, nel caso di conto di provenienza sito in un Paese a fiscalità privilegiata, opera la diversa presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.L. n. 78/2009, conv. con modif. dalla legge n. 102/2009, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, che non era stato assolto.
In accoglimento del ricorso incidentale, la Corte ha invece ravvisato l’errore commesso dalla CTR nell’aver dichiarato inammissibili le controdeduzioni dell’Ufficio depositate in via telematica. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16, comma 2, d.L. n. 119/2018 consente alle parti di utilizzare il processo telematico in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte, atteso che nel regime di facoltatività la scelta della modalità cartacea in primo grado non vincola la parte in appello. L’inammissibilità degli atti per difformità di modalità, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.M. n. 163/2013, si applica solo al giudizio introdotto sin dall’inizio in forma telematica.
Ritenuti fondati anche i motivi concernenti l’accertamento svolto nei confronti della società collegata, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili oggetto di accoglimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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